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In assemblea di condominio solo il proprietario

In assemblea di condominio solo il proprietario

Non importa se l’immobile è solo formalmente intestato a una persona (per esempio, la moglie), ma poi ad occuparsene nella sostanza sia un’altra (per esempio, il marito). La convocazione con l’avviso dell’assemblea di condominio deve essere sempre fatta nei confronti dell’effettivo proprietario. E, di conseguenza, solo quest’ultimo ha diritto a partecipare e non altri soggetti se non muniti di espressa delega. È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza [1].

Nelle assemblee condominiali – specifica la Corte – devono essere convocati i veri condomini che si identificano con i proprietari (nel caso concreto, invece, alle assemblee condominiali aveva partecipato sempre il marito e non la moglie legittima proprietaria dell’immobile).

Insomma, secondo la Cassazione non c’è, nell’ambito del diritto condominiale, la possibilità di appigliarsi al concetto di condomino apparente, ossia colui che appare essere tale sulla base dei comportamenti concludenti posti in essere nei confronti degli altri (amministratore incluso). Infatti, non si può parlare di prevalenza dell’apparenza rispetto alla realtà a tutela dei diritti dei terzi di buona fede [2].

Ne consegue l’annullabilità delle adunanze dell’assemblea di condominio ritenute validamente costituite dall’amministratore e delle relative decisioni a seguito di convocazione del solo condomino apparente e non anche del vero proprietario della porzione dell’immobile facente parte del condominio.

Nelle assemblee condominiali devono essere convocati solo i condomini, cioè i veri proprietari e non coloro che si comportano come tali senza esserlo.

Del resto, alcuna giustificazione può attribuirsi nei confronti dell’amministratore di condominio che è tenuto ad accertare non la situazione di “apparenza” (ossia per come traspare all’esterno), ma l’effettiva realtà sui pubblici registri immobiliari. Insomma, la tutela dell’apparenza non può tradursi in un indebito vantaggio per chi abbia, con propria colpa, trascurato di accertarsi della realtà delle cose, pur avendone la concreta possibilità.

[1] Cass. sent. n. 8824/2015.
[2] Cass. S.U. sent. n. 5035/2002.
http://www.laleggepertutti.it/87031_in- … oprietario

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