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Impianti a norma

Ai proprietari l’ onere degli impianti a norma

Fili elettrici scoperti o che si staccano dai muri, prese poco sicure, caldaie obsolete?

Quali sono gli strumenti che il locatario ha per tutelarsi contro un proprietario negligente?

La norma a cui fare riferimento è la legge 46 del 1990 che pone l’obbligo generico di realizzare gli impianti a regola d’arte, riferita agli edifici costruiti dopo l’entrata in vigore della legge.

Per quelli precedenti, invece bastano dei piccoli adeguamenti.

Per l’impianto elettrico, ad esempio, il proprietario ha l’obbligo di dotarlo del salva vita (che costa circa 80 euro) e di sostituire le prese esistenti con quelle di sicurezza.

L’ente preposto al controllo è il Comune e le sanzioni in caso di inadempimento sono molto salate (da 100mila euro).

Se il proprietario non adempie il conduttore può richiedere formalmente (con una raccomandata) la messa a norma ed eventualmente provvedere egli stesso a farlo decurtando poi la spesa sostenuta dal canone di affitto.

Attenzione però a farsi rilasciare la fattura dall’impiantista, necessaria per potersi poi rivalere sul proprietario. Anche in merito all’obbligo di manutenzione della caldaia l’inquilino può esigere dal proprietario la consegna della relativa documentazione.

«In caso non lo facesse – spiega Pieraldo Isolani, responsabile settore Energia e ambiente di Adiconsum – il conduttore può, dopo avergliela richiesta formalmente, provvedere a sue spese a ottenere il libretto da un impiantista e poi rivalersi sul proprietario decurtando il costo sostenuto dal canone».

Il discorso è lo stesso anche nel caso di impianti centralizzati solo che in questo caso l’obbligo ricade sull’amministratore di condominio.

«Se il proprietario si oppone alla decurtazione dal canone di affitto – continua Isolani – l’inquilino può denunciare l’omessa manutenzione ai vigili del fuoco o alle Asl che possono attivare le procedure sanzionatorie a carico del proprietario».

Riguardo infine alla certificazione energetica, «essendo venuto meno l’obbligo di allegazione dell’attestato e la relativa sanzione di nullità dell’atto, con legge 133 del 2008 – spiega Bruno Volpe, consigliere nazionale del notariato –, rimane in capo al proprietario, un generico obbligo di dotare l’edificio di un certificato che, non essendo corroborato da nessuna sanzione, di fatto, rimane lettera morta».
«In Piemonte – chiarisce Gustavo Gili, notaio in Torino e membro della commissione studi civilisti del notariato – la legge regionale 13 prevedeva una sanzione per il caso in cui la certificazione energetica non fosse consegnata all’inquilino, tuttavia, anche a seguito di una nota interpretativa della Regione inviata al consiglio provinciale del notariato lo scorso marzo, la legge deve considerarsi quiescente poiché mancano le delibere attuative»

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