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Impalcatura non sicura e furti

Impalcatura non sicura e furti, responsabili l’impresa ed il condominio

Avv. Alessandro Gallucci scrive…

In tema di furti in condominio commessi utilizzando l’impalcatura installata senza l’adozione di idonei sistemi antintrusione, per lavori di manutenzione dell’edificio, la responsabilità del danno dovuto a queste carenze e quindi il risarcimento ricadono sull’impresa appaltatrice e sul condominio stesso.

Questo, in breve sintesi, il principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 26900 depositata in cancelleria il 19 dicembre 2014.
Ciò, aggiungiamo noi, ferme restando le responsabilità del ladro; qualora il topo d’appartamento venisse beccato, infatti, nulla lo salverebbe (prescrizione a parte) dalla condanna penale e dalla restituzione del maltolto.

Il caso che ha portato alla pronuncia dei Supremi Giudici è di quelli che spesso campeggiano nella pagine di cronaca locale; un ladro s’intrufola nella casa di una persona, sfruttando le impalcature presenti sulla facciata dell’edificio, e la ripulisce ben bene.

Il condomino interessato, oltre a sporgere querela contro l’ignoto autore del fatto, propone azione di responsabilità civile contro l’impresa appaltatrice ed il condominio: i ponteggi non erano stati dotati di sistemi antintrusione e questo aveva di fatto permesso (o comunque agevolato) il furto.

Il Tribunale, prima, e la Corte d’appello, poi, davano ragione al malcapitato condomino: appaltatore e committente devono essere considerati responsabili in solido per non aver predisposto tutte le cautele idonee ad evitare la commissione dell’illecito.

L’impresa e la compagine, quindi, hanno impugnato la sentenza d’appello sperando che la Cassazione l’annullasse mandandoli esenti da ogni responsabilità e quindi da obblighi risarcitori; così non è stato. Vediamo perché.

Ladri che si intrufolano in una delle unità immobiliari grazie alla presenza dei ponteggi

Gli ermellini, rigettando sul punto il ricorso dell’appaltatore, hanno dato seguito a quel loro consolidato orientamento a mente del quale “la responsabilità dell’imprenditore che si sia avvalso di impalcature per l’espletamento di lavori sugli edifici è ravvisabile ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., ove siano state trascurate le ordinarie norme di diligenza e non siano state adottate le cautele idonee ad impedire l’uso anomalo del ponteggio (Cass. civ. Sez. 3, 6 ottobre 1997 n. 9707; Idem, 11 febbraio 2005 n. 2844; Idem, 17 marzo 2009 n. 6435, ed altre)” (Cass. 19 dicembre 2014 n. 26900).

Come dire: non sei responsabile del furto, ma sei responsabile perché hai fatto in modo che lo stesso fosse agevolato da una cosa sulla quale hai un obbligo di vigilanza.

Quali sono questi accorgimenti? Secondo la Corte il furto è stato agevolato anche perché mancavano l’illuminazione notturna, la guardiania e simili.
Si badi: responsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c. vuol dire che spetta al danneggiato provare in giudizio:

a) il fatto illecito (tanto l’aver subito il furto quanto l’omessa predisposzione delle cautele);
b) il nesso causale tra il fatto del danneggiante e l’evento dannoso;
c) il dolo o la colpa dell’autore del fatto illecito;
d) la misura del danno.

Anche il ricorso del condominio sulla propria responsabilità s’è infranto contro il consolidato orientamento della Cassazione, secondo il quale “ove siano state trascurate dall’impresa le ordinarie norme di diligenza e non siano state adottate le cautele idonee ad impedire l’uso anomalo delle impalcature – è configurabile la concorrente responsabilità del condominio ex art. 2051 cod. civ., atteso l’obbligo di vigilanza e di custodia gravante sul soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura (Cass. n. 9707/1997; n. 6435/2009 cit.)” (Cass. 19 dicembre 2014 n. 26900).

In questo contesto, specifica la Corte, a nulla vale la clausola di manleva per fatti simili (cioè per danni derivanti da uso improprio dell’impalcatura) presente nel contratto stipulato tra appaltatore e condominio: questa clausola vale nei rapporti tra compagine ed impresa e non anche rispetto ai terzi (art. 1372 c.c.).

Il condomino, quindi, in casi del genere, secondo la Cassazione, è da ritenersi soggetto estraneo al contratto.
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