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Illuminazione parti comuni

Nozione

Le spese di illuminazione del cortile e dell’ androne, si ripartiscono per quote di proprietà (vedi art. 1123, primo comma del codice civile).
Una diversa ripartizione deve essere approvata con l’ accordo di tutti i condòmini (regolamento contrattuale). Non è sufficiente la maggioranza prevista dalla legge per approvare il regolamento condominiale.
Il regolamento condominiale (Cioè la maggioranza qualificata dei condòmini), non può modificare i criteri di spesa previsti dal codice civile (E’ necessaria l’ unanimità dei consensi raggiunta nel regolamento contrattuale).

Modalità di gestione del servizio

Le modalità di gestione del servizio di illuminazione delle parti comuni compète al servizio di amministrazione del condomìnio.
Contro l’ operato dell’ amministratore è sempre possibile appellarsi all’ assemblea sovrana, che può pronunciarsi con delibere a maggioranza semplice (In seconda convocazione un terzo dei partecipanti al condomìnio in rappresentanza di almeno un terzo del valore dell’ edificio).

Tabelle millesimali e ripartizione

Per la corretta ripartizione delle spese condominiali, ogni condòmino può attivarsi per la formazione delle tabelle millesimali ricorrendo, se fosse il caso, al giudice (Articolo 1105 del codice civile).

Se non vi è accordo tra tutti i condòmini circa la ripartizione delle spese in parti uguali, anche se non sussistono le tabelle millesimali, le spese si ripartiscono in base alla normativa del codice civile.

Pertanto, le spese di illuminazione delle scale, si ripartiscono in base alle tabelle provvisorie, approvate dalla maggioranza con riferimento ai millesimi di proprietà (Articolo 1123, primo comma, del codice civile).

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