Il regolamento contrattuale del condominio non può obbligare al «centralizzato»
La riforma del condominio conosce le prime applicazioni giurisprudenziali ma siamo ancora alle battute iniziali di un’elaborazione che sarà certamente complessa. Si segnala una interessante pronuncia del Tribunale di Torino (ordinanza del 20 gennaio 2014), chiamato a decidere su un condòmino che aveva chiesto di staccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato, richiamandosi alle nuove disposizioni dettate dal quarto comma dell’articolo 1118 del Codice civile, che lo autorizza se non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condòmini.
Il condominio si era opposto al distacco, affermando che lo stesso era vietato dal preesistente regolamento contrattuale e che, comunque, in sede regionale erano state emanate normative che rendono illegittimo il distacco dagli impianti che servano più di quattro unità immobiliari.
Il Tribunale ha ritenuto che le difese e le eccezioni articolate dal condominio dovessero essere superate e che si dovesse soltanto verificare se dal distacco conseguano pregiudizi per gli altri condomini, secondo quanto previsto dal nuovo quarto comma dell’articolo 1118.
Per pervenire a tale decisione il Giudice ha osservato in primo luogo che la causa riguardava i diritti di un condòmino e i rapporti tra partecipanti al condominio, mentre l’articolo 117 della Costituzione riserva allo Stato la competenza per l’ordinamento civile e penale. Ad avviso del Tribunale, tanto basterebbe per escludere l’incidenza delle normative regionali nelle cause in tema di distacco che dovrebbero essere decise unicamente applicando le norme del codice civile, dettate dallo Stato.
Inoltre, poiché il convenuto aveva richiamato il divieto al distacco contenuto nel regolamento contrattuale, nell’ordinanza è stato ricordato un preciso precedente (n. 19893/2011) dove la Cassazione aveva ritenuto che i regolamenti di condominio non possano contenere divieti di distaccarsi dall’impianto di riscaldamento, poiché le relative clausole non perseguirebbero interessi meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento giuridico.
Si ricorda però che nel nostro ordinamento le leggi regionali hanno la stessa efficacia delle leggi delle stato, per cui il giudice non può limitarsi a disapplicarle, ma ha l’obbligo di sollevare (eventualmente) la questione di costituzionalità, ovviamente davanti alla Corte Costituzionale. Pertanto, la decisione di non considerare le normative di emanazione regionale può valere unicamente per le delibere di giunta regionale, che sono atti amministrativi, ma non per le vere e proprie leggi, alle quali il giudice è soggetto esattamente come accade per le leggi approvate dal Parlamento.
Comunque, se pure è vero che la normativa regionale di natura amministrativa non può intromettersi nei rapporti privatistici come quello tra condòmino e condominio, è altrettanto vera la sua validità per la sistemazione degli impianti termici, quindi una delibera di giunta può fissare in modo vincolante nella Regione le modalità per progettare, realizzare e condurre l’impianto centralizzato, che ha rilievo in materia di energia e di inquinamento.
Infine, non risulta del tutto certo che i principi ivi contenuti non possano essere disattesi dal regolamento contrattuale. Infatti, dell’articolo 1118 c.c. unicamente il secondo comma è dichiarato inderogabile.
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