Il palazzo condominiale va assicurato?
Contrariamente a quanto comunemente si crede, l’amministratore di condominio non è tenuto ad assicurare l’edificio sia con una polizza per eventuali responsabilità civili per danni arrecati a terzi (per esempio: la lesione provocata da una tegola caduta a terra; la caduta dalle scale, ecc.), sia per la conservazione delle parti comuni dell’edificio in caso di calamità naturali (per esempio: un’alluvione che possa pregiudicare gli appartamenti posti al piano terra o i garages).
Secondo la Cassazione [1] l’amministratore non è legittimato a concludere il contratto di assicurazione del fabbricato a meno che non abbia ricevuto l’autorizzazione dall’assemblea dei condomini o qualora tale obbligo scaturisca da una clausola contenuta nel regolamento condominiale.
Ovviamente, in caso di inerzia dell’amministratore, i condomini che lo riterranno opportuno possono sempre stipulare, per proprio conto, una polizza assicurativa avente ad oggetto le rispettive proprietà esclusive e le corrispondenti quote di proprietà comune.
In tal caso, qualora si verifichi il sinistro, l’assicurazione sarà chiamata a risarcire i condomini assicurati per la loro quota di danno, mentre i condomini non assicurati ne risponderanno o subiranno il danno personalmente.
Le spese per l’assicurazione dell’edificio condominiale vanno ripartite tra tutti i condomini assicurati in modo proporzionale, cioè in base alle quote millesimali di comproprietà, a meno che il regolamento di condominio disponga diversamente. Polizza o non polizza, resta che l’amministratore – in caso di danni al fabbricato – è tenuto per legge [2] a eseguire gli atti conservativi delle parti comuni dell’edificio in modo da garantire l’integrità e la stabilità dello stesso, nonché evitare qualsiasi pregiudizio alle proprietà individuali (per es.: riparazione dei muri portanti, di tetti e lastrici).
A tal fine egli è tenuto anche ad attivare le azioni giudiziali necessarie per preservare i diritti dei condomini (per esempio: azioni contro comportamenti illeciti posti in essere da terzi) necessari per la salvaguardia della integrità dell’edificio.
[1] Cass. sent. n. 15872 del 6.07.2010, sent. n. 8233 del 3.04.1997 e sent. n. 15735 del 13.08.2004. [2] Art. 1130, n. 4 cod. civ.
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