Chi abita in condominio lo sa bene: attardarsi nei pagamenti può portare conseguenze sgradite e spese molto salate: l’amministratore, infatti, ha la possibilità di chiedere l’emissione di un provvedimento giudiziale che intimi il pagamento in modo molto incisivo. Il riferimento è al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 63 disp. att. c.c. Questa norma, nel primo comma che riguarda la fattispecie appena citata, recita:
Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore può ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione.
Accade, poi, che, per caso, per salvare in extremis la situazione o perché qualcuno ha spifferato al condominio dell’imminente notifica del decreto ingiuntivo, l’interessato paghi prima della conoscenza ufficiale (leggasi notificazione del decreto). In tali casi, il pagatore ritardatario, messosi in regola con le rate condominiali, spera di non dover tirar fuori null’altro. Le pretese dell’amministratore, a questo punto, sono differenti. Egli in sostanza ha in mano un titolo giudiziale che oltre a contenere l’indicazione di un credito, condanna l’ingiunto anche al pagamento delle spese legali (spese per l’avvocato, per il contributo unificato, l’eventuale registrazione del decreto, ecc.). Ed allora? Il condominio che ha regolarizzato la propria posizione può esimersi dal pagamento di queste spese? La risposta è negativa. Prevale, lo ha ribadito di recente la Suprema Corte di Cassazione, il così detto principio della soccombenza virtuale. Si legge in una sentenza dello scorso 16 ottobre che “ la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, giustificata dall’intervenuto spontaneo adempimento della prestazione prima della notifica del decreto ingiuntivo, non escludeva la legittimità della richiesta del decreto ingiuntivo e la infondatezza, nel merito, dell’opposizione, rendendosi così necessario, ai fini della regolamentazione delle spese di lite, fare ricorso al criterio della soccombenza virtuale. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all’accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza; ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto – nella specie per avvenuto pagamento della somma portata dal medesimo – travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l’eventuale posteriorità dell’accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell’ingiunzione (Cass. n. 13085 del 2008; Cass. n. 21432 del 2011)” (Cass. 16 ottobre 2012, n. 17683).
Insomma il condomino è tenuto a pagare le spese legali, pur avendo saldato la sorte capitale, perché tale pagamento unito alla mancata contestazione del decreto rende quest’atto sicuramente inattuale ma non certo inesatto o illegittimo ab origine. Con ciò si vuol dire che il giudice deve indagare chi aveva ragione o torto al sol fine di stabilire se il condomino deve o meno pagare anche le spese processuali e legali.
Avv. A. Gallucci