Il condomino può ricavare due balconi sul tetto condominiale?
E’ possibile realizzare modesti tagli del tetto ove non diano luogo a modifiche significative della consistenza del bene, in quanto non si possono proibire modifiche che costituiscono un uso più intenso della cosa comune da parte del singolo, anche in assenza di un beneficio collettivo derivante dalla modificazione. Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza 8517/13.
Il caso
Un condominio cita la proprietaria di un appartamento nel piano sottotetto, accusandola di aver eseguito lavori di trasformazione del tetto condominiale, in particolare ricavando due balconi a pozzetto annessi alla propria abitazione. Il Tribunale dichiara l’illegittimità delle opere e condanna la convenuta alla rimessione in pristino nonché al risarcimento dei danni.
La decisione è parzialmente riformata in Appello, in quanto i giudici di secondo grado limitano la declaratoria di illegittimità alla costruzione dei terrazzi a pozzetto, basandosi sul principio secondo il quale il condomino può apportare modifiche alle parti comuni se gli interventi non alterano la destinazione e non comportano impedimento alla possibilità di uso da parte di terzi.
Con un’altra citazione la proprietaria conviene in giudizio il condominio, affermando di essere stata autorizzata dall’assemblea a realizzare i due terrazzi a pozzetto nella propria mansarda: l’amministratore, però, le aveva intimato di bloccare i lavori e nella successiva assemblea straordinaria richiesta da altri condomini era stata dichiarata la nullità della precedente delibera.
Secondo la donna, quest’ultimo provvedimento sarebbe invalido, ma la sua richiesta non viene accolta dai giudici di merito.
La questione è posta al vaglio della Cassazione con due distinti ricorsi, che, per evitare conflitti di giudicato, vengono riuniti. Il nodo fondamentale riguarda l’applicazione dell’art. 1102 c.c., che disciplina l’uso della cosa comune.
Le sentenze impugnate si basano sulla radicale modifica del bene attraverso la realizzazione di un terrazzo ad uso privato rispetto a un tetto comune: gli Ermellini ricordano che, a tal proposito, la recente giurisprudenza della Corte ha ammesso la possibilità di modesti tagli del tetto ove non diano luogo a modifiche significative della consistenza del bene, in quanto non si possono proibire modifiche che costituiscono un uso più intenso della cosa comune da parte del singolo, anche in assenza di un beneficio collettivo derivante dalla modificazione. Per questi motivi la S.C. cassa con rinvio le pronunce impugnate per verificare se, nel caso di specie, la costruzione di balconi a pozzetto integri la situazione indicata.
http://www.lastampa.it/2013/08/08/itali … agina.html