Il compenso extra dell’amministratore non può essere inserito nel rendiconto
Avv. Dolce Rosario scrive…
All’atto della accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell’incarico, l’amministratore è tenuto ad informare i condomini sull’entità del
proprio compenso professionale, e ciò al fine di evitare futuri disguidi in ordine alla sua reale consistenza.
Il fatto.
Un condòmino barese ha impugnato il rendiconto approvato dall’assemblea dei condomini, allegando – tra l’altro – l’invalidità della statuizione nella misura in cui riconosceva un compenso all’amministratore per la presentazione del modello fiscale 770. Lamentava che la spesa imputata non era corretta, atteso che il compenso concordato, in sede assembleare di nomina dell’amministratore, doveva ritenersi omnia comprensivo, e cioè inclusivo anche dello svolgimento degli adempimenti fiscali (incombenze previste, inoltre, dal novellato art. 113 nr 5 c.c.).
Il Tribunale di Bari con Sentenza del 16 gennaio 2015 ha accolto il motivo di gravame formulato, dichiarando l’invalidità della delibera e quindi del rendiconto inglobato.
La motivazione.
La funzione tipica del rendiconto è quella di portare a conoscenza dei condomini le voci di spesa e di entrata del condominio nonché le quote di ripartizione tra i condomini.
Con la discussione e approvazione del rendiconto consuntivo l’assemblea è chiamata ad eseguire una verifica dell’esattezza della contabilità annuale del condominio.
Il rendiconto, pertanto, deve indicare dati riguardanti fatti contabili "pacificatamene" accettati e riconosciuti in condominio.
Laddove, ad esempio, si inseriscano delle voci di spesa non approvate e/o ratificate precedentemente dall’assemblea – come ad esempio una somma di danaro da elargire a titolo di compenso extra dell’amministratore – , il rendiconto perderebbe la sua stessa essenza informativa. Anzi, secondo il tribunale pugliese, in questo caso, si configurerebbe come"non veritiero".
In questo caso, la delibera di approvazione di un "rendiconto non veritiero"deve ritenersi viziata nel suo procedimento di formazione da un vizio legato alla figura dell’ "eccesso di potere" (cfr. in tal senso, per la delibera di approvazione di rendiconto contenente indicazione di debiti non veridici, Cass. civ. sez. II 27.01.1988 n. 731).
Sotto questo ultimo profilo, il tribunale barese evoca i principi generali in materia di negozio giuridico, qualificando tale vizio come causa di annullamento della delibera (in tal senso, per i vizi relativi alla formazione della volontà assembleare, Cass. civ. sez. un. 7.03.2005 n. 4806).
Consegue che, la non veridicità della spesa suddetta ha reso – secondo il Giudice adito – la delibera che ha approvato il rendiconto annullabile.
In conclusione. Fermo restando che l’articolo 1130 nr 5 c.c. elenca tra le attribuzioni dell’amministratore anche gli adempimenti di carattere fiscale (all’interno dei quali va annoverata la presentazione del modello 770), preme evidenziare che l’amministratore è in grado di richiedere ed ottenere un extra, per l’attività straordinaria svolta, solo dietro espresso riconoscimento assembleare.
Per contro, non è in grado di conseguire un simile riconoscimento indirettamente, cioè per il tramite dell’approvazione del rendiconto, all’interno del quale ha calato la posta contabile. Così procedendo, l’amministratore eluderebbe l’essenza della dialettica assembleare e oscurerebbe la "veridicità" del dato contabile.
Fonte http://www.condominioweb.com/il-compens … z3YDxiWROX