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I Tribunali condannano i condomini morosi: si può sospendere l’acqua

I Tribunali condannano i condomini morosi: si può sospendere l’acqua

La presenza di condomini morosi nella divisione delle spese comuni è una costante che dà luogo con frequenza a liti e, non di rado, sfocia anche in cause condominiali.

Diverse sentenze sono intervenute sul tema della sospensione dei servizi al condomino moroso per fare chiarezza sulla base di quanto stabilito all’art. 63 comma 3 disp. att.ve c.c.

Condomini morosi: distaccamento di luce e gas per chi non paga

La normativa in materia peraltro ha subito un cambio di rotta relativamente recente.

L’ultimo orientamento giurisprudenziale infatti punta ad una maggiore responsabilità individuale. In altre parole i condomini in regola con i pagamenti non sono tenuti a rispondere dell’inadempienza dei morosi. Questi ultimi rischiano il distaccamento dei servizi di luce e gas in caso di ritardo nei pagamenti.

Il Tribunale Civile di Brescia, con ordinanza 1581 del 17.02.201, a fronte di una continua inadempienza e del rischio di tutti i condomini, in regola con i pagamenti di vedersi sospendere in modo collettivo i servizi comuni (riscaldamento, elettricità, pulizie, gas, ecc) da parte dei fornitori, ha autorizzato l’amministratore del condominio ad entrare nell’appartamento del condomino moroso per interrompere il flusso d’acqua calda ai radiatori; il riferimento legislativo è l’art. 63, comma 3 disp.att.ve c.c. e l’ordinanza del 13.02.2014 in tema di sospensione della fornitura dell’acqua potabile.

Anche il Tribunale di Modena ha emanato due sentenze simili:

Il giudice ha autorizzato la sospensione dell’erogazione dell’acqua, autorizzando l’amministratore con l’ausilio dell’ufficiale giudiziario ad entrare nell’appartamento ed interrompere il flusso dell’acqua fredda;

Il Tribunale ha emanato sentenza a seguito di un ricorso avanzato dal condomino moroso che si è visto sospendere la fornitura idrica dal condominio.

Per il Tribunale di Modena, sentenza 5 giugno 2015, non merita accoglimento il ricorso d’urgenza presentato dal condomino per ottenere “l’immediato ripristino dell’erogazione della fornitura d’acqua”. Il giudice nel caso di specie ha condannato il ricorrente a corrispondere una somma di € 3.000,00 (sanzione art. 96 c.p.c per lite temeraria).

Spese comuni e condomini morosi: il distacco di luce, gas e acqua

L’art. 63, comma 3, disp.att.ve c.c. stabilisce: “per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo verso il condomino moroso, nonostante l’opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori, i dati dei condomini morosi.

I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti.

In caso di mora dei pagamenti che si sia protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili dei godimento separato.

Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente. Chi cede diritti un unità immobiliare resta obbligato solidalmente con l’avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento”.

Da ciò si deduce il potere, in capo all’amministratore di condominio, di sospendere, il condomino moroso da oltre un semestre, dai servizi comuni.

http://www.investireoggi.it/fisco/condo … uce-e-gas/

 

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