I lavori su parti comuni in assenza di amministratore
Siamo un condominio di cinque condomini, amministrati da uno di noi, a titolo gratuito. A luglio, quando sarà entrata in vigore la nuova disciplina del condominio, che eleva ad otto l’obbligo di nomina dell’amministratore, verranno fatti dei lavori sulle parti comuni. Al fine del recupero fiscale del 50%, l’impresa, sulla base di un apposito piano di riparto delle spese, emetterebbe cinque fatture separate ed ogni condomino provvederebbe a saldare la propria. Si chiede se: a) è indispensabile chiedere il codice fiscale del condominio; b) con la dichiarazione dei redditi si deve compilare il quadro AC del modello Unico. Damiano da Saluzzo
Trattandosi di lavori eseguiti su parti comuni, ed essendo tutti i pagamenti stati eseguiti con bonifico bancario e postale, anche in assenza di condominio, la detrazione del 50% si applica senza problemi (articolo 16 bis Tuir 917/86, articolo 11 del decreto legge 83/2012, convertito in legge 134/2012 e articolo 16 Dl 63/2013, che ha prorogato la detrazione con la percentuale del 50% sino al 31 dicembre 2013). A tal fine, la ripartizione delle spese avviene sulla base dell’accordo tra i singoli comproprietari, ma, comunque, proporzionalmente alle singole quote di proprietà (in assenza di tabella millesimale si tiene conto della superficie e del valore delle cinque unità immobiliari).
In sede di dichiarazione dei redditi, ciascun comproprietario indicherà l’anno di sostenimento delle spese e tutte le altre indicazioni richieste con i dati catastali dell’immobile. Infatti, in assenza di condominio, le modalità di compilazione del modello sono le stesse previste per gli interventi su singole unità immobiliari, in quanto non esiste un amministratore ufficiale che riporta tali dati nella propria dichiarazione dei redditi (non è necessaria la compilazione del quadro AC). Per i condomini con non più di 4 condomini non sussiste l’obbligo di nomina dell’amministratore, mentre resta fermo l’obbligo di richiedere il codice fiscale. L’obbligo di nomina dell’amministratore dal prossimo luglio ricorre se sono presenti più di 8 condomini. Quindi, se i lavori saranno eseguiti successivamente, l’obbligo dell’amministratore non sussiste, mentre resta necessario comunque il codice fiscale.
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