I BALCONI AGGETTANTI? SONO PROLUNGAMENTO DELLA CASA
Giuseppe Spoto scrive…
La sentenza: appartengono in via esclusiva al proprietario dell’abitazione
La sezione II civile della corte di Cassazione con sentenza 19 maggio 2015 n. 10209 ha stabilito che i balconi aggettanti dell’edificio condominiale, costituendo un prolungamento della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di quest’ultima. Nella stessa sentenza i giudici hanno altresì stabilito che costituiscono beni comuni a tutti i condomini, i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole. La sentenza ribadisce un orientamento consolidato in passato e non aggiunge nulla di nuovo, ma permette di ritornare su questo tema offrendo uno spunto per un approfondimento più in generale sull’utilizzo dei balconi e sulla relativa ripartizione delle spese.
Balconi aggettanti e sporgenti
La struttura del balcone è costituita dalla soletta e dalla colonna d’aria compresa fra il piano di calpestio e la soletta del balcone sovrastante. I balconi si distinguono in aggettanti e sporgenti. I primi sono quei balconi che sporgono dal fronte della facciata condominiale, mentre i secondi rimangono incassati nel corpo dell’edificio. La distinzione è importante perché la soletta è in comproprietà nell’ipotesi di balconi incassati e non nelle ipotesi di balconi aggettanti.
Nuovi balconi
Il proprietario di un appartamento può far aprire un nuovo balcone nella facciata purché l’opera non pregiudichi il decoro architettonico dell’edifico e non sia causa di pregiudizio alle parti comuni o alla proprietà individuale di uno o più condomini. Rimane ovvio che l’intervento potrà essere realizzato solo se l’interessato rispetti le norme in materia urbanistica e la distanza rispetto ad altri edifici. Non costituisce ostacolo all’intervento, il fatto che il nuovo balcone possa sporgere sul cortile condominiale e quindi possa di fatto occupare la colonna d’aria sovrastante, in quanto la giurisprudenza ha ritenuto conforme questo intervento per quanto riguarda tale aspetto, purché non sia impedito l’utilizzo del cortile e la fruizione delle parti comuni agli altri condomini. Più precisamente, se è vero che l’apertura del balcone non può essere impedita solo per il fatto che l’opera sporga sul cortile, è altrettanto vero che l’innovazione non deve però incidere in misura significativa cagionando una diminuzione di aria e luce a carico degli altri condomini.
Decori e frontalini
Le spese relative al rifacimento dei balconi sono a carico dei proprietari, perché i balconi devono essere considerati pertinenze degli appartamenti. Questa regola non vale invece per gli elementi decorativi della facciata. Le spese per il rifacimento di decori e frontalini devono essere suddivise tra tutti i condomini in proporzione ai millesimi di proprietà, in quanto si tratta di elementi destinati all’abbellimento della facciata. L’utilizzo del balcone deve avvenire nel rispetto delle regole di civile convivenza.
Distinzione tra parti comuni e individuali
Non sempre risulta facile stabilire se gli elementi decorativi siano di pertinenza dei balconi o della facciata e potrebbe rendersi utile una indagine svolta caso per caso, in stretta relazione alle caratteristiche dell’edificio. La tinteggiatura dei parapetti esterni va imputata a tutti i condomini, perché relativa alla facciata e quindi ripartita in base ai millesimi di proprietà.
http://www.leggo.it/CASA/CONDOMINIO/i_b … 1317.shtml