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Guida al sito condominiale: accesso limitato ai dati

Guida al sito condominiale: accesso limitato ai dati.

Una delle novità introdotte dalla recente riforma del condominio è la possibilità, per l’assemblea, di chiedere all’amministratore di attivare un sito internet per il condominio.

Grazie a tale sito, i proprietari devono poter consultare ed estrarre copia in formato digitale, dei documenti previsti dalla delibera assembleare [1].

L’assemblea approva l’attivazione del sito con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

Le spese per la sua attivazione e per la gestione sono poste a carico dei condomini secondo la tabella millesimale di proprietà generale.

Tramite il sito gli utenti autorizzati possono accedere e consultare/scaricare la documentazione attraverso una username e password con la possibilità di una gestione autonoma dei contenuti: caricamento di testi, documenti, foto e avvisi in completa autonomia senza necessità di interventi tecnici esterni.

Il sito è quindi un nuovo strumento che permette all’amministratore del condominio di fornire ai condomini tutte le informazioni utili ad evitare incomprensioni e problemi, nel rispetto della trasparenza da conciliarsi, però, con la riservatezza dei singoli.

Dovranno essere previste, quindi, delle procedure (ad esempio, l’autenticazione tramite password) che consentano l’accesso sicuro ai documenti digitali; un uso inappropriato del web può ledere la riservatezza dei condomini e della stessa compagine.

Il Garante della privacy, in una guida orientativa, ha ricordato che solo le persone che ne hanno diritto possono consultare ed estrarre copia dei documenti condominiali. Devono quindi essere previste delle procedure, ad esempio l’autenticazione tramite password individuale, che consentano l’accesso sicuro a tali documenti digitali.

È necessario, ha precisato l’Autorità di garanzia, prestare particolare attenzione nel caso in cui siano trattati, tra l’altro, i dati sensibili – come quelli che si riferiscono alle condizioni di salute di una persona – o quelli giudiziari. A riguardo, comunque, esistono dei dati rispetto ai quali non è possibile opporre il diniego di autorizzazione al trattamento (ossia alla loro comunicazione o comunque accessibilità) perché già pubblici per legge (quelli sulla proprietà immobiliare) o comunque necessari per la normale gestione del condominio (ad esempio, per la conclusione di un contratto). Tali sono quelli che devono confluire nel registro di anagrafe condominiale.

Naturalmente il singolo condomino potrà chiedere l’accesso solamente ai propri dati personali e conoscere tutte le informazioni relative all’intera gestione condominiale (spese, rendicontazione periodica del conto corrente, eccetera).

È necessario, invece, il consenso dell’interessato per comunicare i dati personali a terzi (se non nei casi previsti dalla legge) ed è vietata la divulgazione e l’accesso al sito, a terzi.

Ogni condomino ha però il diritto di far aggiornare, rettificare o integrare i dati che lo riguardano e può anche opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

[1] Art. 71-ter, disposizioni attuative cod. civ.
http://www.laleggepertutti.it/51864_il- … Vpsme.dpuf

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