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Garanzie allargate per i condòmini

Garanzie allargate per i condòmini nei confronti dei debiti contratti dal condominio. La Corte di cassazione – Terza civile, sentenza 1289/12 depositata ieri – ribadisce che il comproprietario (e/o l’inquilino) non può vedersi azionato contro il decreto ingiuntivo emesso contro il condominio se prima non è stato messo in grado di conoscere il "titolo" della pretesa. In sostanza se non gli è stato notificato personalmente l’atto disposto dal giudice.

La vicenda processuale riguardava un atto di precetto che intimava a una condomina il pagamento di 2.193 euro; l’esistenza del credito era stata avallata dal decreto ingiuntivo già notificato all’amministratore pro-tempore dello stabile, documento utilizzato in un secondo momento anche per azionare la pretesa nei confronti della singola co-obbligata. L’operazione però è stata "congelata" dai giudici di legittimità, cui era ricorsa la donna.
Secondo la Cassazione, anche ammesso che «il titolo esecutivo intervenuto nei confronti dell’ente di gestione condominiale (…) possa essere validamente azionato nei confronti del singolo condomino quale obbligato solidale» – questione che le Sezioni Unite 9148/2008 hanno risolto «nel senso che la responsabilità del condomino è solo parziale, in proporzione della sua quota anche nei rapporti esterni» – questa "libertà" di azione non si estende comunque fino a escludere l’onere di informazione e di conoscenza del singolo debitore. Pertanto, sottolinea l’estensore «è di tutta evidenza che, se una nuova notificazione del titolo esecutivo non occorre per il destinatario diretto del decreto monitorio ex articolo 654, comma 2 del codice di procedura («esecutorietà non disposta con sentenza»), detta notificazione, invece, è necessaria qualora si intenda agire contro soggetto non indicato nell’ingiunzione, per la sua pretesa qualità di obbligato solidale».

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