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L’articolo 1135 del codice civile, al punto 2 dispone che l’assemblea provvede all’approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l’anno e alla relativa ripartizione tra i condomini.
Pertanto ogni amministratore deve allegare al fascicolo di assemblea la bozza di preventivo delle spese ordinarie dell’esercizio e la relativa ripartizione tra i condòmini, la quale, dopo l’approvazione, diventerà esigibile dall’amministratore a nome e per conto del condominio.
Al fine di condividere con i condòmini le decisioni di spesa previste per l’esercizio successivo, è utile presentare il preventivo delle spese a confronto con il rendiconto consuntivo dell’esercizio precedente.
In questo modo le differenze di valore previste scaturiranno in modo evidente, e potranno essere eventualmente discusse durante la riunione.
Voci di spesa da imputare nel preventivo delle spese
Le voci di spesa da imputare nel preventivo delle spese si possono suddividere in tre gruppi differenti:
Spese di consumo e di mantenimento (Pulizia, acqua, amministrazione, manutenzione del cancello, giardino … etc…)
Manutenzioni impreviste di carattere ordinario (Lavori edili, spurghi, fabbro, elettricista, etc… etc…)
Formazione di fondi per spese previste ma indeterminate (Spese legali, manutenzioni non finanziate – ossia fondi a copertura della morosità).
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