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Formatori e responsabili scientifici

Formatori e responsabili scientifici nei corsi per amministratori di condominio

Avv. Alessandro Gallucci scrive…

Il decreto del ministero della Giustizia contenente regolamento sulla formazione degli amministratori di condominio, meglio noto come decreto n. 140, si occupa tra le altre cose di disciplinare due figure fondamentali per la regolare tenuta dei corsi di formazione iniziale ed di aggiornamento, vale a dire: formatori e responsabile scientifico.

È bene ricordare che chi vuole iniziare adesso l’attività di amministratore di condominio deve frequentare un corso di almeno 72 ore ed in seguito (ma questo vale anche per chi è già in attività) deve seguire corsi di aggiornamenti con periodicità annuale. Solo gli amministratori interni possono non badare e quindi non rispettare quanto stabilito del decreto 140.

Chi organizza corsi che non abbiano i requisiti previsti dal ministero propone un prodotto che, ai fini di cui sopra, non ha nessuna validità legale. In buona sostanza: attenzione al corso che scegliere di frequentare.

Torniamo alle figure cardine dell’architettura formativa previste dal d.m. n. 140/2014.

Formatori nei corsi per amministratore di condominio

L’art. 3 del decreto ministeriale è dedicato alla figura del formatore. Essi, dice la norma, devono essere in possesso di determinati requisiti di onorabilità e professionalità.

Requisiti di onorabilità

Bisogna dimostrare con apposita documentazione:
a) di godere dei diritti civili;
b) di non essere stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, e, nel massimo, a cinque anni;
c) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) di non essere interdetti o inabilitati.

La norma non specifica se l’idonea documentazione di cui si parla possa essere un’autocertificazione (che solitamente ha valore nell’ambito dei rapporti con la pubblica amministrazione) o se si debbano produrre i certificati all’uopo previsti. Ciò significa che spetterà all’ente organizzatore (di comune accordo con il responsabile scientifico, figura di cui diremo appresso) decidere il da farsi.

Ad ogni buon conto, sul ministero della giustizia è spiegato come ottenerli: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_f.wp

Requisiti di professionalità

Chi vuol assumere l’incarico di formatore deve dimostrare anche in questo caso con il supporto di idonea documentazione:

a) di aver maturato una specifica competenza in materia di amministrazione condominiale o di sicurezza degli edifici;
b) di aver conseguito alternativamente uno dei seguenti titoli:

1) laurea anche triennale;
2) abilitazione alla libera professione;
3) docenza in materie giuridiche, tecniche ed economiche presso università, istituti e scuole pubbliche o private riconosciute.

Riguardo ai docenti, la prova della specifica competenza può dirsi assolta, allorquando gli stessi sia in grado di produrre almeno due pubblicazioni in materia di diritto condominiale o di sicurezza degli edifici, dotate di codice identificativo internazionale (ISBN).

Allo stesso modo, con una presunzione legislativa, si ritiene in grado di assumere l’incarico di formatore (e quindi di avere specifica competenza in materia di amministrazione condominiale o di sicurezza degli edifici (senza necessità del titolo di studio) chi “già svolto attività di formazione in materia di diritto condominiale o di sicurezza degli edifici in corsi della durata di almeno 40 ore ciascuno, per almeno sei anni consecutivi prima della data di entrata in vigore del presente regolamento”.

Che cosa vuol dire abilitazione alla libera professione? Ad avviso di chi scrive, con questa formula generica, il ministero ha inteso riferirsi alle così dette “professioni ordinistiche” (avvocati, dottori e ragionieri commercialisti, geometri, ingegneri, architetti, ecc.), con esclusione delle così dette professioni non regolamentate di cui alla legge n. 4 del 2013.

Che cosa vuol dire specifica competenza in materia di amministrazione condominiale o di sicurezza degli edifici?

Un tecnico che ha seguito un corso di sicurezza sul lavoro può essere considerato tale? Forse no, visto che si parla di sicurezza degli edifici? E chi ha seguito un corso di prevenzione incendi? Probabilmente si.

Ed ancora, chi ha specifica competenza in materia di amministrazione condominiale? L’avvocato che da si occupa di recupero crediti in condominio? Quello che si occupa d’impugnazione delle delibere? Chi svolge prevalentemente attività stragiudiziale in tale campo?

Anche per i requisiti di professionalità basta un CV? Il decreto sul punto tace? Probabilmente si. Stando così le cose, potremmo arrivare al paradosso che un geologo (libero professionista) con qualche esperienza in campo condominiale potrebbe avere più chances di assumere l’incarico di formatore rispetto ad un amministratore diplomato con alle spalle un bel po’ di anni di esperienza ma senza titoli accademici o partecipazione a corsi nella misura sopraindicata.

Responsabile scientifico

Spetta a questa figura certificare il possesso dei requisiti da parte dei formatori; ma chi può assumere il ruolo di responsabile scientifico?

A mente dell’art. 4 del d.m. n. 140/14 tale funzione può essere svolta:
a) da un docente in materie giuridiche, tecniche o economiche (ricercatore universitario a tempo determinato o a tempo indeterminato, professore di prima o di seconda fascia, docente di scuole secondarie di secondo grado),
b) da un avvocato o un magistrato;
c) da un professionista dell’area tecnica.

Questi soggetti, prosegue la norma:
a) possono anche essere in trattamento di quiescenza;
b) devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti per i formatori.

Può, quindi, assumere il ruolo di responsabile scientifico un avvocato con comprovata esperienza in materia condominiale o di sicurezza degli edifici, un magistrato, un ingegnere, un geometra, con le medesime caratteristiche.

E l’amministratore diplomato e che da anni svolge questo lavoro con dedizione e professionalità? Cos’ha di meno di un ragioniere commercialista o di un geometra? Davvero un esame di stato può essere dirimente a tal punto? Per il decreto ministeriale si.

Il responsabile scientifico, si diceva, deve certificare tramite riscontro documentale che i formatori posseggano i requisiti previsti dalla legge.

E chi certifica la professionalità del responsabile scientifico? Chi lo chiama a svolgere questa funzione; e chi fa ciò sulla base di quali presupposti opererà? Se solamente con lo scopo di fare il proprio interesse (business), allora i risultati sono intuibili.

Basta notare la mancanza di un semplicissimo dato: chi organizza corsi, quasi mai, mette in evidenza sulle locandine o nei siti web chi è il responsabile scientifico del corso.

Come mai?

Diffidate da chi non lo indica nella locandina dei corsi o sulla pagina web di pubblicizzazione dei medesimi e soprattutto da chi nonostante le vostre richieste vi dice che queste informazioni verranno fornite dopo l’iscrizione.

Ma non basta: il responsabile scientifico può organizzare da sé dei corsi (quasi a mò di lezioni private), senza dover avere nemmeno lo scoglio dell’ente formatore.

Un avvocato, ingegnere, ecc. può organizzare un corso col semplice invio di una pec al ministero della giustizia e con poche spese (o magari a zero costi nel suo studio) tenere lezioni (corsi iniziali o di aggiornamento) a pochi euro e con formatori da lui stesso certificati. Con che garanzia di qualità? Mistero del decreto.

E’ evidente, in definitiva, che l’assenza di controlli sull’intero sistema lascia aperta la porta ad avventurieri della formazione in ambito condominiale.

Sarà il mercato, si dice, a regolamentare il tutto. Già, il mercato: noi siamo strenui sostenitori del libero mercato, la nostra storia parla da sé. Proprio per questo ci domandiamo: ma se è stato questo lo spirito, qual è stato il senso del decreto ministeriale? Che benefici apporterà ai professionisti ad agli utenti finali, cioè ai condomini?

Mistero del decreto.
http://www.condominioweb.com/breve-pano … z3KS07oqkd

grandeindio:
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