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Fabbricati siti in zone rurali

Per effetto di quanto previsto dall’ art. 12 D.Lgs n° 99/2004, nelle istruzioni alla compilazione del quadro B è specificato che non devono essere dichiarati, in quanto compresi nel reddito dominicale ed agrario dei terreni in cui insistono, i redditi dei fabbricati situati nelle zone rurali e non utilizzabili ad abitazione alla data del 7 maggio 2004, che:

Sono sottoposti ad interventi di ristrutturazione (nel rispetto delle norme in materia edile) dall’ imprenditore agricolo proprietario.

Acquisiscono i requisiti di abitabilità previsti dalle vigenti norme;

Se concessi in locazione dall’ imprenditore agricolo.

Tale disciplina concerne il periodo relativo al primo contratto di locazione che abbia una durata non inferiore a 5 anni e non superiore a 9 anni.

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