Ecobonus per condominio meno 8 condòmini
Con la Circolare n. 11/E del 21 maggio 2014 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, per poter beneficiare della detrazione relativa a spese su parti comuni, anche i condomini con non più di otto condòmini per i quali non vige l’obbligo di nominare un amministratore, devono comunque richiedere l’attribuzione del codice fiscale per il condominio, ed assolvere ai relativi obblighi, se vogliono usufruire della detrazione fiscale.
Infine, la Circolare n. 57/E del 1998 ha chiarito che i documenti giustificativi delle spese relative alle parti comuni dovranno essere intestati al condominio.
Per quanto concerne i pagamenti è necessario quindi effettuare i bonifici indicando, oltre al codice fiscale del condominio, anche quello del condomino che effettua il pagamento che potrà essere tratto indifferentemente sul conto corrente bancario, ovvero postale di uno dei condòmini, a tal fine delegato dagli altri o su conto appositamente istituito.
Per la ripartizione delle spese relative alle parti comuni alle unità immobiliari i condòmini dovranno concorrere alle stesse in ragione dei millesimi di proprietà.
Per usufruire della detrazione sulle ristrutturazioni edilizie è necessario esibire al Caf:
Autocertificazione relativa ai dati catastali dell’immobile per il quale si intende fruire della detrazione;
Domanda di accatastamento con estremi di presentazione della stessa (se l’immobile non è ancora accatastato).
Autocertificazione relativa al possesso dei requisiti soggettivi previsti.
Abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare.
Fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa di realizzazione degli interventi effettuati.
Bonifico bancario o postale (anche on line) da cui risulti: la causale del versamento, il codice fiscale del/dei soggetto/soggetti che beneficia/beneficiano della detrazione e il codice fiscale o partita.
In caso di lavori su parti comuni di edifici residenziali:
delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese, oppure dichiarazione dell’Amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione.
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