Ecobonus 2017 per incapienti, una novità introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) prevede, in alternativa alla detrazione della spesa sostenuta per il risparmio energetico, la possibilità per i contribuenti che si trovano nella c.d. “no tax area” (incapienti) di cedere il corrispondente credito ai fornitori che hanno eseguito i lavori.
Secondo quanto dettato dalla stessa Legge di Stabilità 2016, questa scelta può essere fatta solo per le spese sostenute nel 2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali e con le modalità stabilite dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 marzo 2016.
Dunque, in base alla normativa in vigore, la cessione della detrazione incapiente, è prevista solo con riferimento alle spese di riqualificazione effettuata (nel periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2016) su parti comuni degli edifici condominiali ed è limitata a quei condomini che si trovano nella no tax area ossia quei soggetti (condomini) con reddito da lavoro dipendente fino a 8.000 euro (o 7.500 euro se tratta di pensionati). Inoltre l’incapienza può essere trasferita solo al soggetto (Irpef o Ires) esecutore dei lavori.
Al comma 1 dell’art. 2 (punto 3) del testo (in bozza) della Legge di Stabilità 2017, si legge che per gli interventi in commento, a decorrere al 1° gennaio 2017 (quindi per le spese sostenute a decorrere da tale data), in luogo della detrazione i soggetti beneficiari (quindi, tutti, e non solo quelli che si trovano nella no tax area) possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile.
Dunque, se confermato nell’ approvazione definitiva del testo della manovra 2017, per le spese di riqualificazione energetica sostenute (dal 1° gennaio del prossimo anno) su parti comuni di edifici condominiali sarà possibile (per tutti i soggetti e non solo per quelli incapienti) cedere il credito non solo alla ditta esecutrice dei lavori ma anche a terzi soggetti diversi da queste ultime. A tal proposito ci saranno da capire modalità di cessione e chi rientra nella definizione di “terzi soggetti”. Le modalità attuative di quanto appena esposte saranno definite con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa manovra.