Ecco, in sintesi, le principali novità introdotte dalla riforma
AMMINISTRATORE
– La nomina è obbligatoria se i condomini sono più di otto (prima era più di quattro). Per poter esercitare l’attività di amministratore sono richiesti specifici requisiti, tra cui il godimento dei diritti civili e politici, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, la frequenza ad un corso di formazione e l’aggiornamento professionale. L’amministratore è tenuto ad affiggere nell’atrio le sue generalità complete, domicilio e recapiti telefonici. La sua retribuzione va espressa all’atto della nomina e ad ogni rinnovo. Aumentano i compiti, così come le responsabilità.
ASSEMBLEA
– La convocazione è ammessa anche a mezzo posta elettronica certificata o fax. Riguardo alle maggioranze, è valida la prima convocazione se partecipano i 2/3 del condominio (667 millesimi). In seconda convocazione basta un terzo (334 millesimi). Per la validità delle delibere in prima convocazione occorre la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno 500 millesimi; in seconda convocazione almeno 334 millesimi.
E’ necessaria la maggioranza degli intervenuti per l’installazione dell’antenna centralizzata e satellitare; il superamento delle barriere architettoniche; il contenimento del consumo energetico; l’installazione impianti di produzione energia solare, eolica o comunque rinnovabile; l’adozione sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore; l’installazione di impianti di videosorveglianza.
DELEGHE
– Circa le deleghe, se i condomini sono più di venti, non si può rappresentare più di 1/5 dei condomini e del valore proporzionale; l’amministratore non può ricevere mai deleghe; nel super-condominio se i condomini sono più di 60, si può delegare un rappresentante per ogni singolo condominio.
CONTO CORRENTE
– E’ obbligatorio intestarlo al condominio e il relativo estratto conto è liberamente consultabile dai condòmini;
PAGAMENTI
– I creditori possono richiedere all’amministratore l’elenco dei condomini morosi e possono agire a danno dei condòmini in regola solo dopo aver escusso gli altri. L’amministratore ha l’obbligo di curare il recupero entro sei mesi dalla data di chiusura del rendiconto.
ARCHIVIO
– La documentazione deve essere conservati per 10 anni.
IMPIANTI TV E PRODUZIONE DI ENERGIE RINNOVABILI
– L’installazione deve essere comunicata all’amministratore (con la specifica delle modalità esecutive) e l’assemblea può vincolare le modalità di esecuzione o richiedere un deposito cauzionale.
MULTA
– Scatta per violazione del regolamento fino a 200 euro e, in caso di recidiva, fino a 800 euro.
LAVORI STRAORDINARI
– Diventa obbligatorio costituire un fondo di importo equivalente alla spesa per i lavori.
MILLESIMI
– Per la rettifica e modifica è richiesta la maggioranza degli intervenuti e almeno 500 millesimi in caso di errore o alterazione superiore ad un quinto del valore dell’unità immobiliare.
PARTI COMUNI
– La modifica della destinazione d’uso può essere approvata con 4/5 dei condomini e 4/5 del valore millesimale. E’ impedita se ne pregiudica la stabilità, la sicurezza o il decoro architettonico.
QUATTRO REGISTRI
– Anche informatizzati: Anagrafico condominiale, di nomina e revoca dell’amministratore, classico dei verbali assemblee, analitico per la contabilità.
RISCALDAMENTO
– Il distacco è consentito se non comporta notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri.
SITO WEB DEL CONDOMINIO
– L’attivazione è facoltativa su delibera dell’assemblea e a spese a carico della proprietà.
http://www.statoquotidiano.it/20/06/201 … ta/147530/