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Dubbi su riduzione delle sanzioni non collegate al tributo

Il reclamo potrebbe includere una proposta di mediazione con «conferma integrale della sanzione» e l’Agenzia sarebbe obbligata a ridurle al 40%

L’articolo 39, comma 9, del DL n. 98/2011 (conv., con modif., dalla L. n. 111/2011) ha introdotto nel nostro ordinamento l’istituto della mediazione tributaria per le controversie di valore non superiore a 20mila euro, relative ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate. Nello specifico, l’art. 17-bis del DLgs. n. 546/1992 individua la strada obbligata del reclamo quale condizione di ammissibilità per la proposizione del ricorso (ed esclude la conciliazione giudiziale di cui all’articolo 48), per le controversie di valore non superiore a 20mila euro, relative ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate ivi compresi gli atti irrogazione delle sanzioni.

La recente circolare n. 34/2012 dell’Agenzia delle Entrate ha inteso ribadire che, per impugnare gli atti di irrogazione di sanzioni non collegate al tributo il cui valore è inferiore a 20mila euro, è obbligatorio esperire il tentativo di mediazione attraverso la presentazione del reclamo, pena l’inammissibilità del ricorso.

Ciò che lascia maggiormente perplessi, però, è l’affermazione dell’Agenzia secondo cui, “in caso di accordo di mediazione che comporti […] la conferma integrale della sanzione accertata (in ipotesi perché il contribuente si è reso conto della probabile soccombenza in giudizio)”, trova applicazione il comma 8, ultimo periodo, dell’art. 17-bis del DLgs. n. 546/1992, che rinvia alle disposizioni di cui al comma 6 dell’art. 48 del medesimo DLgs. n. 546, con la conseguenza che, in caso di definizione dell’atto in sede di mediazione, le sanzioni si applicano nella misura del 40%.

In conclusione, seguendo il ragionamento dell’Agenzia, il reclamo del contribuente, consapevole “della probabile soccombenza in giudizio”, potrebbe includere una proposta di mediazione contenente la “conferma integrale della sanzione accertata”; in tal caso, stante il tenore della circolare, l’Agenzia stessa dovrebbe accettare la “proposta” del contribuente e sottoscrivere un accordo di mediazione, con la conseguente riduzione delle sanzioni al 40%.

Per fare un esempio, poniamo il caso di una violazione concernente l’omessa compilazione del modello da studi di settore, a seguito di specifico invito da parte dell’Agenzia, per la quale è prevista una sanzione pari a 2.065 euro.
In tale ipotesi, verrebbe notificato un atto di irrogazione sanzioni a fronte del quale il contribuente potrebbe decidere di impugnare l’atto, ad esempio per una contestazione in ordine alla notifica dell’invio a regolarizzare l’omessa presentazione della dichiarazione da parte dell’Agenzia; in questo caso, sarebbe obbligatorio proporre il reclamo, pena l’inammissibilità del ricorso.

Non verrebbero rispettati i presupposti

In sede di reclamo il contribuente potrebbe inserire anche una proposta motivata di mediazione, che come noto è una facoltà riconosciuta al contribuente, contenente la “conferma integrale della sanzione accertata”. A questo punto, la Direzione Provinciale competente sembrerebbe obbligata, stante il tenore letterale della circolare e la valenza obbligatoria della stessa per i funzionari dell’Agenzia, ad accettare la proposta del contribuente, con la conseguenza che le sanzioni sarebbero ridotte al 40%.

La conclusione cui si giunge seguendo l’impostazione dell’Agenzia lascia non pochi dubbi, se non altro per quelli che sono i presupposti che l’Agenzia deve osservare per addivenire ad un accordo di mediazione che, nel caso sopra illustrato, sembrano non sussistere:
– l’incertezza delle questioni controverse;
– il grado di sostenibilità della pretesa;
– il principio di economicità dell’azione amministrativa.

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