Finalmente chiarezza anche sulle maggioranze richieste per la costituzione dell’assemblea in seconda convocazione. Si chiude così un vuoto legislativo che durava da oltre settant’anni. Il nuovo terzo comma dell’articolo 1136 del codice civile dispone che l’assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentano almeno un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio.
La necessità di simile precisazione nasce dal fatto che l’attuale articolo prevede una presenza costitutiva solo per l’assemblea di prima convocazione, per la cui validità è richiesta la partecipazione sia di un’elevata percentuale di millesimi (due terzi), sia di un pari numero di condomini. Nulla si dice invece per la seconda convocazione, per la quale vengono indicate le sole maggioranze necessarie per deliberare.
E così non erano mancati i sostenitori della tesi per cui l’elevata maggioranza costitutiva prevista per la prima convocazione doveva valere anche per la seconda: il che significava rendere quasi impossibile riuscire poi a deliberare. Adesso ogni dubbio è eliminato perché l’assemblea di seconda convocazione si costituisce e delibera con le stesse maggioranze, ben inferiori a quelle per la prima convocazione.