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D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 – Art. 4: Una mazzata per i condòmini

Il D.L. 26 ottobre 2019, tra l’ altro, prevede quanto segue:

D.L. 26 ottobre 2019

I condomìni che affidano il compimento di un’opera o di un servizio a un’impresa sono tenuti al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall’ impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, ai lavoratori direttamente impiegati nell’ esecuzione dell’opera o del servizio (leggi il testo del decreto).

Il reverse charge è applicabile anche alle prestazioni di servizi, diversi da quelle di cui all’art. 17, c. 6, lett. da a) ad a quater) Dpr 633/1972, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Tale disposizione non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all’art. 17-ter Dpr 63371972 e alle agenzie per il lavoro.

L’obbligo di cui al comma 1 e’ relativo a tutte le ritenute fiscali operate dall’ impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

Obbligo per il condominio di aprire uno specifico conto corrente bancario o postale su cui ricevere i fondi per pagare le ritenute per conto della ditta committente – D.L. 26 ottobre 2019 n. 124

L’importo corrispondente all’ammontare complessivo del versamento dovuto e’ versato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici al committente con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento stesso di cui al successivo articolo 18, comma 1, su specifico conto corrente bancario o postale comunicato dal committente all’impresa affidataria o appaltatrice e da quest’ultima alle imprese subappaltatrici.

Obbligo per le imprese di comunicare al condominio tramite PEC una serie di informazioni entro il termine di cui al comma 3.

Entro il termine di cui al comma 3, al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi ricevuti con le trattenute effettuate dalle imprese, queste trasmettono tramite posta elettronica certificata al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice:

a) un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;

b) tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento necessarie per l’effettuazione dei versamenti di cui al comma 1;

c) i dati identificativi del bonifico effettuato ai sensi del comma

I condomìni sono responsabili per tempestivo versamento delle ritenute – D.L. 26 ottobre 2019

I committenti sono responsabili per il tempestivo versamento delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici entro il limite della somma dell’ammontare dei bonifici ricevuti entro il termine di cui al comma 3.

I condomìni devono comunicare alle imprese entro 5 giorni tramite PEC l’ effettuazione del pagamento

Il committente che ha effettuato il pagamento per conto delle imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici comunica entro cinque giorni mediante posta elettronica certificata a queste ultime l’effettuazione del pagamento.

Ovviamente sono previste sanzioni per gli inadempienti

Chiunque, obbligato in base alle disposizioni di cui al presente articolo, non esegua, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il versamento delle ritenute, e’ punito ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, con l’applicazione delle soglie di punibilita’ ivi previste.

Il nuovo adempimento sarà obbligatorio a partire dal 1 gennaio 2020

Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Antonio Azzaretto:
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