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Divulgazione e informazione legale

Divulgazione e informazione legale

Ogni condominio, solitamente, è dotato di un’assicurazione per coprire i danni che possono essere causati dall’immobile condominiale e dai suoi impianti.

Si è detto solitamente poiché la legge non impone alcun obbligo in merito.
Vale quindi la pena domandarsi:
-Chi può decidere la sottoscrizione di un contratto?
-Quali sono i rischi che una polizza copre?
-Chi paga la spesa e come dovrà essere ripartita?

La competenza, a decidere la stipula del contratto di assicurazione, è posta in capo all’assemblea.
Salvo particolari disposizioni contenute nel regolamento di condominio che conferiscano all’amministratore questo potere, infatti, la giurisprudenza ha avuto modo di sottolineare che il rappresentante dei condomini non è legittimato a concludere il contratto d’assicurazione del fabbricato se non abbia ricevuto la autorizzazione da una deliberazione dell’assemblea dei partecipanti alla comunione. A questa conclusione deve pervenirsi per la decisiva ed assorbente considerazione che la disposizione dell’art. 1130 c.c., comma 4 obbligando l’amministratore (l’amministratore deve compiere) ad eseguire gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio, ha inteso chiaramente riferirsi ai soli atti materiali (riparazioni di muri portanti, di tetti e lastrici) e giudiziali (azioni contro comportamenti illeciti posti in essere da terzi) necessari per la salvaguardia dell’integrità dell’immobile, tra i quali non può farsi rientrare il contratto d’assicurazione, perché questo non ha gli scopi conservativi ai quali si riferisce la norma dell’art. 1130 c.c., ma ha come suo unico e diverso fine quello di evitare pregiudizi economici ai proprietari dell’edificio danneggiato (così Cass. 3 aprile 2007 n. 8233).

In sostanza, dunque, l’amministratore di condominio, quale legale rappresentante di condomini in relazione alle parti comuni dello stabile, avrà il potere di sottoscrivere il contratto di assicurazione solo se autorizzato dall’assemblea.
Si tratterà in questo caso di un potere-dovere in quanto, per espressa previsione di legge (art. 1130, n. 1, c.c.), l’amministratore è tenuto a dare esecuzione alle deliberazioni assembleari.
Chiarito ciò è consequenziale domandarsi: con quali maggioranze l’assemblea può deliberare, legittimamente, che il condominio debba dotarsi di un’assicurazione?
In assenza di precise disposizioni legislative in materia, è opinione comune che sia sufficiente la maggioranza prevista per gli interventi ordinari e quindi, in seconda convocazione, un terzo dei partecipanti al condominio ed un terzo dei millesimi.

Non esiste un contenuto minimo imposto dalla legge per questo genere di contratti di assicurazione.
Solitamente la polizza base comprende i rischi per incendio e distruzione delle parti comuni.
Ad ogni modo quella del contenuto della polizza sarà materia di discussione per l’assemblea in relazione alle necessità di ogni singola compagine condominiale.

E’ sempre consigliabile far fare più preventivi differenziati non solo per compagnia ma anche per tipo copertura per avere un quadro della situazione completo.
La spesa che dovrà essere affrontata, il così detto premio assicurativo, è un costo che, salvo diversa convenzione, grava sempre sul proprietario dell’unità immobiliare.
Tra i vari condomini, poi, in assenza di specifica pattuizione sul punto, il costo dovrà essere ripartito sulla
base di millesimi di proprietà trattandosi di spesa rientrante tra quelle indicate dall’art. 1123 c.c.

Fonte: Avv. Alessandro Gallucci

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