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Condominio, divieto di gettare rifiuti dai balconi superiori

Divieto di gettare rifiuti in condominio

Con la sentenza n. 15662/16 la Cassazione ha ritenuto non meritevole di accoglimento il ricorso proposto da una condomina avverso il Condomino per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al getto di immondizia dai balconi superiori nel proprio che la vedeva costretta a provvedere a una tettoia protettiva.

Giova ricordare, che il divieto di gettare rifiuti in condominio è una fattispecie di reato prevista e punita dal codice penale in particolare dall’art. 674 c.p. che recita:

“Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206”.

Ha natura contravvenzionale punibile a titolo di dolo o di colpa.

Alcuni precedenti giurisprudenziali evidenziano che per la sussistenza della contravvenzione non si richiede che la violazione del divieto di gettare rifiuti in condominio sia stato nocivo alle persone in dipendenza del getto stesso.

Ciò in quanto è sufficiente l’attitudine della cosa gettata a cagionare effetti dannosi (Cass. 3 aprile 1988, n. 4537 ).

Il caso – Divieto di gettare rifiuti in condominio

Nel caso di specie la condomina lamentava violazione degli artt. 1703, 1710, 1218, 1129 c.c. in relazione alla sentenza emessa dalla Corte d’ Appello che aveva escluso la responsabilità in capo al condominio e all’amministratore di condominio.

La Suprema Corte intervenuta richiamava il regolamento condominiale.

“In esso si vieta espressamente il lancio di immondizia o di oggetti dai piani superiori prevedendo delle sanzioni in caso di violazioni”.

Conseguentemente, l’evento non poteva imputarsi al condominio perchè non erano stati individuati i “trasgressori”.

Il condomino che butta rifiuti dal balcone, sporcando il giardino sottostante o i balconi dei vicini è colpevole del reato di “getto di cose pericolose” previsto dal codice penale [1]. 

In particolare la norma sanziona il comportamento di chi getta o versa, in un luogo pubblico o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone.

Oppure nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti.

Dunque, non è solo l’oggetto potenzialmente pericoloso a finire nel mirino della norma, ma anche tutti quegli altri oggetti o liquidi che possono sporcare la proprietà altrui o condominiale.

Condanna per ripetuti gettiti di spazzatura dal proprio balcone

Così, in una recente sentenza [2], la Cassazione ha condannato un uomo colpevole di ripetuti gettiti di spazzatura dal proprio balcone, tutti destinati a cadere sullo spiazzo condominiale.

A inchiodare il responsabile dei gesti incivili sono state le fotografie di un vicino, che hanno dimostrato in quali condizioni era stato ridotto il cortiletto sottostante.

La Suprema corte sottolinea che la responsabilità dell’imputato può essere basata anche sulle sole dichiarazioni della persona offesa.

Ovviamente le dichiarazioni, dopo verifiche più rigorose di quelle riservate ad altri testimoni, risultano attendibili.

Così, per l’uomo, è scattata la condanna piena senza la condizionale, nonostante fosse incensurato.

Sul reato di gettito di cose pericolose si è più volte espressa, in passato, la Cassazione.

In una occasione [3] ha condannato una condomina che evidentemente teneva molto alla pulizia del suo terrazzo: peccato che, per mantenerlo lindo, gettasse i mozziconi di sigarette su quello sottostante.

Non contenta, finisse l’opera con un po’ di candeggina, anche questa destinata a seguire la legge di gravità.

Quando la condotta è reiterata, può scattare l’ aggravante

In questi casi, quando la condotta è reiterata, può scattare anche l’aggravante.

Rientra ancora nel reato in commento il comportamento di chi innaffia le piante e fa cadere, sulle proprietà sottostanti.  il fango e il terriccio conseguente allo straboccare dell’acqua dai vasi [4].

Ed ancora di chi non presta il dovuto controllo sul proprio animale da appartamento e consente che gli escrementi o l’urina del cane o del gatto finiscano ai piani bassi [5].

Al contrario, resta immune da condanna chi è responsabile della pioggia di polvere e briciole conseguenti allo sbattimento dei tappeti e della tovaglia da pranzo.

In proposito, secondo la Corte Suprema [6], il condomino che scuote tappeti o tovaglie, facendo, così, cadere briciole e polvere sulle finestre e sul terrazzo del condomino sottostante non risponde del reato di getto pericoloso di cose.

Ciò in quanto vi è impossibilità di causare, con tale condotta, imbrattamenti e molestie alle persone.

Tale norma, infatti, deve essere intesa alla luce dell’interesse perseguito con l’incriminazione, che appartiene alla materia della polizia di sicurezza, concernendo la prevenzione di pericoli per una pluralità di soggetti.

La diffusione di polveri nell’atmosfera rientra nella nozione di “versamento di cose” e non in quella di “emissione di fumo” contemplata dalla seconda ipotesi.

In relazione alla quale soltanto è richiesto il superamento dei limiti di legge, poiché, se il fumo è sempre prodotto della combustione, la polvere è prodotto di frantumazione e non di combustione.

[1] Art. 674 cod. pen.

[2] Cass. sent. n. 44458/2015 del 4.11.2015.

[3] Cass. sent. n. 16459/2013

[4] Cass. sent. n. 15956/2014.

[5] Cass. sent. n. 3206372008.

[6] Cass. sent. n. 27625/2012.

Antonio Azzaretto:
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