Divieto di pignoramento per prima abitazione, pertinenze, box e cantina
L’impignorabilità della prima e unica abitazione si estende anche alle pertinenze accatastate autonomamente: stop all’esecuzione forzata su box e cantine
Come oramai noto, il decreto del Fare [1] ha posto il divieto per Equitalia e qualsiasi altro agente per la riscossione di crediti statali di pignorare la prima e unica casa di abitazione ove il debitore risiede anagraficamente (a meno che si tratti di case di lusso, ville (A/8), castelli e palazzi di eminente pregio (A/9)).
Per tutti gli altri immobili, l’espropriazione è invece possibile solo se il credito a ruolo supera 120mila euro e se sono trascorsi almeno sei mesi dal giorno in cui è stata iscritta l’ipoteca.
Con una nota dello scorso 1 luglio, Equitalia ha chiarito che lo stop all’esecuzione forzata sull’abitazione principale riguarda anche le pertinenze, comprese quelle accatastate autonomamente come box o cantina (C/6). Esse, infatti, vanno considerate un tutt’uno con l’abitazione principale.
La nota ha inoltre chiarito che quando si parla di immobile “adibito a uso abitativo” bisogna riferirsi alla classificazione catastale del bene e non alla destinazione d’uso di fatto. Possono essere, quindi, pignorati tutti gli immobili con categoria non abitativa quali uffici e studi privati (A/10).
Attenzione: il divieto appena visto si riferisce solo agli atti di espropriazione, ma non anche all’iscrizione dell’ipoteca. Il concessionario della riscossione, infatti, potrà sempre iscrivere ipoteca anche al di sotto di 120 mila euro e anche sulle prime case: ma ciò servirà non come atto anticipatorio di un’esecuzione forzata, ma solo a fini cautelari. Il che significa che, se l’esecuzione, il pignoramento e la vendita all’asta dell’immobile siano avviati da altri creditori diversi da Equitalia, quest’ultima – avendo iscritto ipoteca di primo grado – si soddisferà comunque con precedenza rispetto agli altri concorrenti.
L’ipotesi, tuttavia, si presenta come assai rara. Di certo, qualora l’Agente della riscossione abbia iscritto un’ipoteca di primo grado, difficilmente un altro creditore iscriverà ipoteca di secondo grado e avvierà un’esecuzione forzata sapendo che le somme ricavate dalla vendita andranno a soddisfare subito Equitalia.
La legge [2], inoltre, ha introdotto l’obbligo per l’agente della riscossione di inviare un preavviso 30 giorni prima di iscrivere ipoteca.
[1] DL 69/2013.
[2] DL 70/2011.
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