Disturbatore in assemblea condominiale: si può allontanare?
Assemblea condominiale: luogo di scontro che a volte ostacola il buon andamento delle riunioni.
Quasi come in un derby allo stadio, dove le “armi” si affilano già con qualche giorno di anticipo.
La riunione dei proprietari degli appartamenti diventa spesso un’occasione dove combattere per un cavillo, il e, soprattutto, dove far emergere antipatie rivalità.
Così, non poche volte, si assiste all’atteggiamento ostruzionistico di alcuni condomini.
Presenti in veste più di disturbatori cronici che di reali interessati alle delibere.
In tali casi, quali sono i poteri dell’amministratore e come si può tutelare il regolare svolgimento dei lavori nei confronti di chi, con il proprio comportamento non consono, ostacoli le attività?
Prima che intervenisse l’ultima riforma del condominio, il codice prevedeva espressamente che l’assemblea fosse presieduta da un presidente di assemblea.
Figura che ora, però, non viene più menzionata dal codice civile.
Tuttavia, con riferimento al funzionamento dell’assemblea di condominio – come per la disciplina dell’invalidità delle delibere – si è sempre fatto riferimento alla normativa dettata in materia di società.
In questa normativa si prevede che l’assemblea sia presieduta dalla persona indicata nello statuto o, in mancanza, da quella eletta con il voto della maggioranza semplice dei presenti.
E’ quello che, nella prassi, viene appunto chiamato presidente di assemblea.
Allo stesso modo si procede alla designazione di un segretario.
Tra i compiti del presidente vi è quello di regolare lo svolgimento dell’assemblea.
Il presidente può allontanare il disturbatore in assemblea condominiale
Perciò la giurisprudenza ha riconosciuto al presidente dell’assemblea di condominio tutti i poteri necessari ad assicurare l’ordinato svolgimento dei lavori, garantendo a ogni condomino la possibilità di esprimere compiutamente le proprie ragioni.
In particolare, la Cassazione ha ritenuto che, per esempio, il presidente possa, ove necessario, contingentare i tempi degli interventi, stabilendo che ogni condomino possa prendere la parola, ma gli venga dato lo stesso e predeterminato numero di minuti.
Allo stesso modo deve ritenersi che egli possa adottare ogni altro provvedimento necessario.
Quindi anche l’allontanamento dalla assemblea.
Pertanto, solo la conclamata impossibilità di proseguire i lavori, a causa del comportamento molesto e prevaricatorio di un condomino, può giustificarne l’allontanamento dalla riunione.
Un semplice atteggiamento polemico, ipercritico o anche ostruzionistico non sono sufficienti.
Occorre un comportamento univocamente diretto a rendere impossibile lo svolgimento della riunione, in violazione delle più elementari norme che governano il funzionamento di qualunque assemblea.
Prima di disporre l’allontanamento, trattandosi di un provvedimento da adottare come extrema ratio, occorre procedere ad ammonire il condomino indisciplinato e a sospendere brevemente la riunione.
Ciò al fine di tentare di contenere gli eccessi.
Se si negasse il potere del presidente di disporre l’allontanamento anche in casi estremi, si riconoscerebbe a chiunque la possibilità di paralizzare l’attività dell’organo collegiale con la propria tracotanza.
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