Distacco dal riscaldamento centralizzato senza autorizzazione
Nel regolamento di condominio non può essere prevista una clausola che impone, a chi si vuol distaccare dal riscaldamento centralizzato (o si è già distaccato), di partecipare alle spese di gestione dell’impianto comune. E ciò perché è regola inderogabile – salvo che vi sia l’unanimità di tutti i condomini – che il condomino distaccato non può essere costretto a contribuire alle spese di gestione dell’impianto (manutenzione ordinaria). Egli può solo essere tenuto a partecipare alle spese di conservazione dell’impianto (ossia la manutenzione straordinaria).
Il regolamento di condominio non può derogare a tale principio, previso dal codice civile [1]. L’unica eccezione è nel caso in cui, a seguito del distacco, l’impianto centralizzato risulti pregiudicato perché subisce un aggravio di spese. Allora sì che il condomino resosi autonomo dovrà continuare a partecipare alle spese.
A dare questi importanti chiarimenti è stata la Cassazione con una recente sentenza [2]. Nella stessa pronuncia, la Corte precisa una questione altrettanto importante: la rinuncia del singolo condomino al riscaldamento centralizzato non deve essere autorizzata dall’assemblea. In altre parole non è necessario alcun consenso preventivo o successivo da parte degli altri proprietari. I lavori di distacco – sempre che non pregiudichino l’impianto comune – possono essere avviati in difetto di qualsiasi parere o autorizzazione.
In pratica
Il regolamento condominiale non può imporre un contributo alle spese di gestione dell’impianto al singolo proprietario esclusivo che intende staccarsi dal riscaldamento centralizzato: secondo la giurisprudenza della Cassazione, infatti, il condomino che vuole diventare “autonomo” deve partecipare soltanto alle spese di conservazione dell’impianto.
[1] Art. 1123 cod. civ.
[2] Cass. sent. n. 9526/14.
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