Distacco dal riscaldamento centralizzato. Ecco alcuni chiarimenti
Il riscaldamento è una tra le voci di spesa che incide maggiormente sul bilancio delle famiglie italiane. In base alla nuova riforma del condominio, che entrerà in piena regola a partire dal 18 giugno, sarà possibile per il singolo condomino staccarsi dal riscaldamento centralizzato. Riuscire a ridurre le spese per il riscaldamento della propria abitazione, in un momento di crisi, non è di certo poca cosa. Vediamo meglio quali sono le condizioni necessarie per procedere al distacco.
Due condizioni
La possibilità di gestire autonomamente il proprio impianto di riscaldamento è una buona occasione per risparmiare sulle bollette di casa. Ma per farlo, secondo le nuove regole del condominio devono coesistere due condizioni:
il condomino può procedere al distacco se questo non ha come conseguenza l’aumento di spese per gli altri condomini;
e non comporta un danno alla funzionalità dell’impianto di riscaldamento o uno squilibrio termico del condominio.
Obblighi
Appurata la coesistenza delle due condizioni richieste il condomino può distaccarsi dal riscaldamento centralizzato del condominio, ma ha comunque l’obbligo di partecipare alle spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto, compresi lavori per la sua conservazione e messa in opera.
Le nuove regole condominiali appena approvate, dispongono anche che il condomino non sia obbligato ad ottenere il permesso dall’assemblea condominiale. E’ sufficiente infatti, la presenza di un tecnico che garantisca l’esistenza dei due presupposti sopra indicati. A quel punto l’assemblea è obbligata a constatare la presenza delle condizioni richieste dalla legge e non può far altro che approvare il distacco.
Consumi energetici
La riforma del condominio, così come il decreto legge sugli Ecobonus mira al miglioramento dell’efficienza energetica ed al contenimento dei consumi. La nuova normativa infatti sostiene le innovazioni energetiche come l’inserimento di caldaie di nuova generazione a condensazione, di fonti rinnovabili, l’installazione di sistemi per la termoregolazione e la contabilizzazione del calore. Tali modifiche devono essere approvate dall’assemblea condominiale con la maggioranza dei voti favorevoli dei presenti all’assemblea purché rappresentino almeno la metà dell’intero valore dell’edificio.
Art. 1118: Diritti dei partecipanti sulle parti comuni
Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell’unità immobiliare che gli appartiene. Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni. Il condomino non può sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d’uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali. Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma.