Chi si distacca dal riscaldamento centralizzato continua a pagare il gasolio se gli altri condomini non risparmiano
Avv. Alessandro Gallucci scrive…
E’ legittimo il distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato?
Alla domanda, in passato, in assenza di specifiche disposizioni normative, la giurisprudenza (cfr. su tutte Cass. n. 5974/04) aveva dato risposta positiva.
Sulla scorta di quest’orientamento, oggi la legge risponde così:
Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma (art. 1118, quarto comma, c.c.).
Prime applicazioni giurisprudenziali della Riforma in tema di distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato.
Com’è stato unanimemente affermato in sede di prima lettura della così detta riforma del condominio, la quale ha inserito questa norma nel codice civile, s’è trattato di un sostanziale recepimento dell’insegnamento giurisprudenziale nel dettato normativo. Tralasciando le critiche avanzate ad una norma che, secondo molti, rischia di discriminare, chi si distacca subito da chi vorrebbe farlo dopo ma non può più, ciò porta con se un indubbio vantaggio: quanto affermato dalla giurisprudenza per il periodo pre-riforma continuerà ad essere valido anche per il futuro. In questo contesto daremo conto di quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 9526 del 30 aprile 2014.
Distacco dall’impianto e costi
Il distacco dunque, non è sempre legittimo, ma è legittimo quando sia comprovato che ciò non rechi squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini.
Insomma Caio, ipotetico condomino del condominio Alfa, si potrà distaccare dimostrando, per il mezzo di una relazione tecnica, tali fatti. Eventuali opposizioni dell’assemblea possono essere contestate rivolgendosi all’Autorità Giudiziaria. Siccome l’assemblea non può limitare i diritti dei singoli sulle parti comuni e su quelle di proprietà esclusiva, un’eventuale delibera di diniego di distacco dovrebbe essere considerata nulla (cfr. Cass. SS.UU. n. 4806/05).
Che cosa succede se, contritamente a quanto preveduto, al distacco non segue una proporzionale riduzione di spesa? Spieghiamoci con un esempio.
Si supponga che il condominio Alfa, spende ogni anno € 10.000 per il combustibile per il riscaldamento centralizzato; s’ipotizzi che la quota spesa di Caio sia di € 500,00. Si supponga che a seguito del distacco di Caio la spesa non scenda intorno ai 9.500,00 euro ma resti la stessa. È evidente che per gli altri condomini si manifesterebbe un aggravio di costi che, invece, non potrebbe esistere per chiara disposizione normativa.
In un caso simile a questo, risolto dalla Cassazione con la sentenza n. 9526, un condominio ha deciso di addebitare al condomino distaccato il costo del combustibile per la parte eccedente quella necessaria per gli altri condomini. Come dire: se dal distacco deriva un aggravio di costo quell’aggravio può essere posto a carico del distaccato.
La deliberazione assembleare in tal senso adottata era stata oggetto di contestazione da parte del condomino, ma la Cassazione ha statuito, nei fatti, che quella decisione così assunta era legittima. Si legge in sentenza che coloro i quali si distaccano dall’uso dell’impianto di riscaldamento “continuano ad essere obbligati a partecipare alle spese di consumo del carburante o di esercizio se e nella misura in cui il distacco non ha comportato una diminuzione degli oneri del servizio a carico degli altri condomini, perché se il costo di esercizio dell’impianto (rappresentato anche dall’acquisto di carburante necessario per l’esercizio dell’impianto) dopo il distacco non è diminuito e se la quota non sarebbe posta a carico del condomino distaccante, gli altri condomini sarebbero aggravati nella loro posizione dovendo farsi carico anche della quota spettante ai condomino distaccato” (Cass. 30 aprile 2014 n. 9526).
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