Dissenso dei condòmini rispetto alle liti
Può accadere che di fronte alla scelta di affrontare una causa non tutti i condomini siano d’accordo. Il codice civile per questa specifica situazione, all’art. 1132, prevede che "Qualora l’assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all’amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L’atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.
Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.
Se l’esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente".
In sostanza ogni condomino, singolarmente considerato, può dissociarsi da una lite sia essa attiva, sia essa passiva. In che modo? Colui il quale intenda far valere dissociarsi da una controversia deve fare notificare al condominio, in persona dell’amministratore, il proprio dissenso entro 30 giorni dalla data della delibera che decide sulla lite. In questo caso il dissenziente separa la propria responsabilità, da quella degli altri condomini in relazione all’esito della lite.
Ciò significa che in caso di soccombenza del condominio egli dovrà essere tenuto esente dalla richiesta pagamento di qualsivoglia spesa riferibile alla lite. Il secondo comma dell’art. 1132 c.c. dice che il condomino dissenziente può rivalersi sugli altri condomini in quei casi in cui abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa. Si tratta, evidentemente, di una norma posta a tutela del condomino che si sia visto costretto a pagare in favore della controparte.
C’è da chiedersi, visto il tenore di questa disposizione quale sia la valenza della comunicazione di dissenso rispetto alla lite. Stando al disposto normativo appena citato, sembrerebbe che la comunicazione di separazione di responsabilità abbia valore puramente interno. Vi è di più, nel caso di soccombenza giudiziaria del condominio, parrebbe esserci una sorta di responsabilità solidale in capo a tutti i condomini. Cosa che abbiamo visto è stata negata, almeno in linea generale, per le altre obbligazioni (Cass. SS.UU. n. 9148/08).
Si impone una riflessione: i condomini potranno dissociarsi da tutte le liti oppure esiste un limite al’esercizio di questa facoltà? Il contenuto dell’art. 1132 c.c. non chiarisce questo aspetto.
La Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul punto, ha distinto quei casi in cui l’amministratore è obbligato per legge a dare comunicazione all’assemblea della vertenza giudiziaria da quei casi in cui, invece, può iniziare o resistere in giudizio senza avere l’obbligo di comunicazione. Infatti, dice il Supremo Collegio, "presupposto essenziale per l’esercizio da parte del condominio dissenziente del potere di estraniarsi dalla lite è l’esistenza d’una delibera dell’assemblea resa necessaria dal fatto che la citazione notificata all’amministratore contiene una domanda avente ad oggetto una materia di competenza dell’assemblea stessa" (Cass. 2259 del 1998).
E’ chiaro, allora, che il condomino non può dissociarsi laddove la materia oggetto del contendere rientri ex lege in quelle di competenza all’amministratore (art. 1130 c.c.). Vediamo, infine che cosa succede nel caso in cui la lite, da cui il condomino si sia dissociato, abbia esito favorevole al condominio. In questi casi il dissenziente che ha tratto vantaggio dall’esito favorevole della controversia sarà tenuto a contribuire a quella parte che non sia stato possibile recuperare dalla parte soccombente.
Questa circostanza ricorre nei casi in cui vi sia compensazione delle spese o esito negativo delle procedure esecutive. Sicuramente il condomino non dovrà contribuire in quei casi in cui sia stato il condominio a decidere di non proseguire nel recupero delle spese dalla controparte.