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Dissenso dalle liti condominiali

Dissenso dalle liti condominiali

Per ciò che riguarda il dissenso dalle liti condominiali, l’ articolo 1132 C.C. del codice civile dispone quanto segue:

“Qualora l’assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all’amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza.

L’atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.

Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.

Se l’esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente”.

Pertanto, ciascun condomino, nel caso sia di liti attive che passive, con atto notificato all’amministratore, “può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza.

L’atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione”.

I condomino evita le conseguenze della lite in caso di sconfitta, ma non il risarcimento del danno

A seguito della notifica di questo atto, il condomino, comunicando il proprio dissenso all’amministratore, evita solamente le conseguenze della lite nel caso di sconfitta.

In altre parole: Se Tizio ha chiesto un risarcimento per un ruzzolone in condominio e il condomino Caio si dissocia dalla lite, egli, se la compagine risulterà soccombente, dovrà comunque pagare il risarcimento del danno.

Egli dovrà essere tenuto esente (eventualmente con diritto di rivalsa se esecutato) soltanto rispetto alle spese legali ed agli interessi addebitati in conseguenza della lite.

In questo contesto, la Corte di Cassazione  nel 1970 affermò che l’art. 1132 c.c. non è applicabile alle ipotesi di controversie tra condominio e condòmini in quanto la norma riguarda esclusivamente le liti tra il condominio e i terzi (Cass. 25 marzo 1970 n. 801).

D’altra parte, la lettura dell’art. 1132 c.c. non porta a questa conclusione.

La norma, infatti, sembra fare riferimento alle sole liti con terzi estranei al condominio.

Come si suole dire, soprattutto tra alcuni studiosi, la pronuncia della Cassazione del 1970 veniva considerata un monolite inscalfibile.

L’art. 1132 c.c. non si applica alle liti intracondominiali.

Eppure, nonostante quel pronunciamento, esso appariva isolato.

Per fortuna una sentenza resa dal Tribunale di Monza nel 2010 ha avuto il merito di fare il punto della situazione.

Nel caso di specie un condominio, proprio sulla base di quella sentenza, aveva ritenuto inoperante il dissenso dalle liti comunicato da un condomino nei modi indicati dall’art. 1132 c.c. in quanto la lite era intercorsa tra un condomino ed il condominio.

Il dissenziente non ci stava ed impugnava quella delibera.

Il tribunale gli dava ragione.

Si legge nella sentenza che la presa di posizione della compagine si fondava erroneamente “su una risalente pronuncia di legittimità (Cass. Civ. Sez. II, n. 801 del 25 marzo 1970) che non è mai stata poi fatta propria dalla giurisprudenza.

Che al contrario ha fatto proprio il principio opposto (Cass. Civ., Sez. II, n. 11126 del 15 maggio 2006; Cass. Civ., Sez. II, n. 16092 del 29 luglio 2005; Cass. Civ., Sez. II, n. 5163 del 10 giugno 1997; Cass. Civ., Sez. II, n. 5334 del 08 giugno 1996)”.

Di conseguenza, specificava il Tribunale, la presa di posizione del condominio (disconoscimento del valore dissenso ex art. 1132 c.c. per le ragioni di cui sopra) andava disatteso, poiché non trovava “riscontro non solo (e soprattutto) nel testo dell’art. 1132 cod. civ. ma tanto meno nella dottrina maggioritaria. (Trib. Monza 25 maggio 2010 n. 1617).

 

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