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Disabilita’, accessibilita’ e condomini

Disabilita’, accessibilita’ e condomini
Suggerimenti dell’esperto per l’abbattimento delle barriere architettoniche

La propria casa dovrebbe essere sinonimo di accoglienza, benessere e accessibilità: una ovvietà non sempre effettiva nella pratica, dove capita che le barriere architettoniche impediscano o ostacolino la mobilità domestica, costringendo le persone con disabilità a vivere male in casa propria.

Lo abbiamo compreso dalle numerose richieste dei nostri lettori che, rivolgendosi alla nostra rubrica Esperto barriere architettoniche, cercano suggerimenti e consigli per rendere la loro abitazione o quella di un famigliare accessibile e confortevole, anche cercando di capire come fare valere i propri diritti sul fronte dell’abbattimento delle barriere architettoniche.

In particolare nella rubrica viene affrontato spesso il problema delle barriere presenti nei condomini; il caso più discusso riguarda l’installazione di ascensori: chi deve affrontare la spesa? Quali sono le leggi cui fare riferimento? A chi bisogna rivolgersi? Quali i tempi e le modalità dell’installazione? Ci sono contributi e agevolazioni?

Cerchiamo quindi di fare un po’ di chiarezza su questo argomento, aiutati dal nostro Esperto di barriere architettoniche, l’Ing. Marco Marchetti, disponibile a rispondere alle domande di chi ci segue.

Innanzitutto la legge che regolamenta l’abbattimento delle barriere architettoniche nei casi di immobili privati come i condomini è la N.13 del 1989 che regola la concessione di “contributi per interventi atti al superamento delle barriere architettoniche su immobili privati già esistenti ove risiedono portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti (di carattere motorio e dei non vedenti)”.

La domanda per i contributi va presentata al sindaco del comune nel quale si trova l’immobile entro il 1° marzo di ogni anno. Qualora il richiedente sia disabile riconosciuto invalido totale con difficoltà di deambulazione dalla competente ASL, ha diritto di precedenza nell’assegnazione dei contributi.

E per quanto riguarda il parere dei condomini sui lavori di abbattimento delle barriere? Su questo ci fa riferimento alla Legge N.220 11 dicembre 2012 “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici” che stabilisce il quorum da raggiungere durante le decisioni nell’assemblea condominiale: “sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole della maggioranza degli interventi in assemblea che rappresentino almeno la metà del valore millesimale dell’edificio”.

Riportiamo qui alcune richieste da parte dei nostri lettori per esemplificare con esempi concreti quanto detto prima: “Sono il capo del condominio di uno stabile di 5 appartamenti situato su due livelli. Al piano terra dello stesso, in uno dei due appartamenti presenti ,abita una coppia di disabili(…): l’eventuale ascensore deve essere pagato da tutti i condomini o solamente dalla persona disabile?” e ancora : “Mia madre è invalida al 100% (…) la sua casa di residenza è posta in uno stabile al quarto piano senza ascensore, sto tentando di farlo installare ma sono interessati solo tre condomini su quindici totali. Volevo sapere da Lei se pensa che possa chiedere il contributo, inoltre Le chiedo essendo l’immobile ubicato nel comune di Roma devo mandare la domanda al sindaco genericamente o ad un ufficio in particolare?”

L’ingegnere Marchetti chiarisce chi deve effettuare le spese: “Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all’articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all’articolo 1 primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all’interno degli edifici privati, sono approvate dall’assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall’articolo lì 36, secondo e terzo comma, del Codice civile”.

Per istallare un ascensore e condividere le spese inoltre deve esserci la maggioranza dei condomini, in caso contrario “Se l’assemblea non delibera l’innovazione (o comunque non si pronuncia entro tre mesi in merito ad essa), nell’ipotesi in cui le opere siano tra quelle comprese nell’elencazione formulata nel comma 2 dell’art. 2 e il portatore di handicap (o chi ne esercita la tutela potestà) intenda avvalersi del diritto di farle eseguire ugualmente, le spese saranno a suo totale carico. Dovrà inviare la domanda in Comune all’ufficio “servizi sociali”.”

Un’altra lettrice chiede: “Per arrivare a casa dobbiamo fare due rampe di scale per accedere al nostro piano (..) mia madre ha 75 anni e gravi problemi di deambulazione, posso chiedere al condominio che vengano effettuati i lavori per far arrivare l’ascensore fino al nostro piano? Che diritti posso far valere?”. Anche in questo caso la soluzione non cambia: “Il DM 236/89 prevede che le parti comuni siano accessibili (per edifici costruiti dopo il 1989). Può sicuramente chiedere al condominio, se la risposta è negativa, può fare gli interventi (adeguamento ascensore o installazione di un servo scala o piattaforma elevatrice) pagando personalmente.” Ribadisce l’esperto.

Dall’altra parte ci sono i progettisti, che hanno l’obbligo di garantire l’accessibilità negli spazi esterni. In particolare si vuole fare chiarezza sulle caratteristiche che le rampe devono avere per essere a norma facendo riferimento al DM 236/14 giugno 1989. L’esperto spiega, riportando il testo del Decreto Ministeriale sopracitato , all’art. 8.1.11: “Non viene considerato accessibile il superamento di un dislivello superiore a 3.20 m ottenuto esclusivamente mediante rampe inclinate poste in successione.
La larghezza minima di una rampa deve essere:
-di 0,90 m per consentire il transito di una persona su sedia a ruote;
-di 1 ,50 m per consentire l’incrocio di due persone.
Ogni 10 m di lunghezza ed in presenza di interruzioni mediante porte, la rampa deve prevedere un ripiano orizzontale di dimensioni minime pari a 1,50 x 1,50 m, ovvero 1,40 x 1,70 m in senso trasversale e 1 ,70 m in senso longitudinale al verso di marcia, oltre l’ingombro di apertura di eventuali porte.
Qualora al lato della rampa sia presente un parapetto non pieno, la rampa deve avere un cordolo di almeno 10 cm di altezza. La pendenza delle rampe non deve superare 1’8%.
Sono ammesse pendenze superiori, nei casi di adeguamento, rapportate allo sviluppo lineare effettivo della rampa.
In tal caso il rapporto tra la pendenza e la lunghezza deve essere comunque di valore inferiore rispetto a quelli individuati dalla linea di interpolazione del seguente grafico”.
http://www.disabili.com/mobilita-auto/a … -le-regole

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