Il potere politico attribuito dalla legge all’ amministratore di condominio arriva fino al punto di concedere il diritto di vendita dell’ incarico di mandato conferitogli ad un altro amministratore di condominio “cessionario”.
Questo accadimento succede quando un amministratore decide di cedere in tutto o in parte il proprio studio.
Oppure, questa eventualità si verifica anche quando un amministratore si accorge di avere troppe comunità residenziali da gestire, e di non avere motivazioni sufficienti per assumere o associare nuovi collaboratori.
Vendita della struttura organizzativa
In questi casi il compratore e il venditore concordano il valore di cessione dell’ attività di amministratore in questo modo:
1) Anzitutto concordano il valore d’ uso degli arredi e delle strutture informatiche, il quale è fisso, e di solito non è rilevante.
2) In caso i locali dello studio siano in affitto, è necessario concordare il passaggio del contratto all’ acquirente.
Oppure, in caso l’ immobile sia di proprietà dell’ amministratore cedente, questo potrà decidere di stipulare un contratto di affitto dei muri all’ amministratore acquirente.
In altri casi si può concordare la vendita dei muri di proprietà del cedente.
Vendita incarico di amministratore condominio esistenti con i condomini
Infine è necessario raggiungere un’ accordo per la vendita del pacchetto dei clienti (ossia dei contratti di mandato dei condòmini).
Pertanto, il venditore e il compratore si accordano sul prezzo di cessione dei contratti, il quale di solito ammonta al compenso annuale concordato.
Ovviamente, la liquidazione del prezzo concordato avverrà progressivamente, man mano che il compratore sarà nominato amministratore e i mandati passeranno dal cedente al cessionario.
Una volta raggiunto l’ accordo, gli amministratori cedenti e cessionari si presenteranno insieme alle assemblee annuali dei condomìni acquistati.
I condòmini sono ignari degli accordi di cessione
I condòmini sono totalmente ignari degli accordi di cessione concordati.
Per questo motivo l’ amministratore uscente avrà il potere di fornire sufficienti dichiarazioni verbali di garanzia professionale riguardanti il nuovo venuto, in modo che l’ amministratore che acquista possa approfittare della situazione di incertezza per essere eletto dai condòmini.
Non appena si verifica il “passaggio di proprietà” del condominio, l’ amministratore emetterà il bonifico di pagamento all’ amministratore cedente, e inizierà il suo regno sul condominio acquistato.
La transazione sarà regolata con fatture, le quali, ovviamente, non faranno menzione della vendita, ma si giustificheranno con generiche “consulenze professionali”.
Talvolta addirittura l’ intestazione dello studio rimane la stessa, tanto che, agli occhi dei condòmini, il passaggio di proprietà del contratto di mandato di amministratore apparirà soltanto una formalità.
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Essendo esperto in materie contabili ed aziendali, assumo incarichi di revisore della contabilità ai sensi dell’ art. 1130 bis del codice civile.
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