Come è possibile ottenere la detrazione fiscale per le ristrutturazioni nel caso di “condominio minimo” (quello cioè con un numero di proprietari tra due e quattro) che non si sia, quindi, dotato di un amministratore di condominio? A chiarirlo è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con una recente risoluzione [1].
L’amministrazione finanziaria spiega che, per ottenere la detraibilità delle spese per interventi edilizi eseguiti in un condominio minimo, effettuati sulle parti comuni dell’edificio, è necessario innanzitutto richiedere le autorizzazioni previste al competente ufficio comunale, così come impone la legge in via generale.
È verosimile, poi, che il condominio minimo non abbia un proprio codice fiscale. A tal fine l’Agenzia delle Entrate precisa che, per accedere all’ agevolazione della detrazione per le spese sostenute per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, è necessario che, entro la scadenza per presentare la dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono state sostenute le spese, sia presentata a un ufficio territoriale delle Entrate la domanda di attribuzione del codice fiscale al condominio (modello AA5/6), sia versata dal condominio (con indicazione del codice fiscale attribuito), la sanzione prevista dalla legge [2] per l’omessa richiesta del codice fiscale (con un minimo di 103,29 euro), tramite il modello F24, utilizzando il codice tributo 8912 e che il condominio invii una comunicazione in carta libera all’agenzia delle Entrate competente in relazione all’ubicazione del condominio.
Nella comunicazione devono essere specificati, distintamente per ogni condomino, le generalità e il codice fiscale, i dati catastali delle rispettive unità immobiliari, i dati dei bonifici dei pagamenti effettuati per i lavori, la richiesta di considerare il condominio quale soggetto che ha effettuato gli interventi e le fatture emesse dalle ditte nei confronti dei singoli condòmini, da intendersi riferite al condominio.
[1] Ag. Entrate, Risoluzione n. 74/E del 27.08.2015.[2] Art. 13, comma 1, lettera a) del Dpr 605/1973.
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