Sono prorogate al 31 dicembre 2006, per una quota pari al 41% degli importi rimasti a carico del contribuente, fermi restando gli importi complessivi e le altre condizioni previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio realtive agli:
a) Interventi di recupero del patrimonio edilizio (art. 2 comma 5 legge 289/2002) per le spese sostenute dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;
b) Interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (di cui all’ art. 9 comma 2 legge 488/2001), eseguiti entro il 31 dicembre 2006 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’ immobile entro il 30 giugno 2007.
L’ intervento compensa l’ aumento dell’ aliquota IVA applicabile, dal 1 gennaio 2006, agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, che dal 10% passa al 20% per il mancato rinnovo dell’ agevolazione.
La detrazione IRPEF pari al 41% compete per gli interventi edilizi sostenuti nel 2006 e per un ammontare complessivo non superiore a 48 mila euro.
Tale beneficio si applica anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo, nonchè di ristrutturazione edilizia, eseguiti entro il 31 dicembre 2006, da imprese di costruzione o ristrutturaziuone immobiliare e da cooperative edilizia che provvedono successivamente all’ alienazione o all’ assegnazione dell’ immobile.
T.