X

Detrazione del 36% su tutte le parti comuni condominiali

La detrazione del 36% delle spese sostenute per la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo, nonché la ristrutturazione edilizia, compete, a decorrere dal prossimo 1° gennaio 2012, per i predetti interventi realizzati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali e non più soltanto su alcune di esse, come precedentemente previsto. È quanto stabilisce l’art. 4 del Ddl. di conversione del DL 201/2011 (Decreto “Salva Italia”).

L’articolo 1 della L. 449/1997, che aveva introdotto il beneficio fiscale in oggetto, prevedeva che fossero agevolabili le predette tipologie di interventi realizzati “sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all’articolo 1117, n. 1), del codice civile”, ovvero il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune. Rimanevano escluse, però, le altre parti comuni dei condomini di cui ai successivi numeri 2) e 3) dello stesso articolo 1117, ovvero i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune, nonché le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti, le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.

Con la risoluzione n. 7/2010, l’Agenzia delle Entrate, in via interpretativa, nella vigenza delle precedenti disposizioni, aveva confermato l’applicabilità dell’agevolazione agli interventi realizzati su tutte le parti comuni indicate a tutti i numeri del predetto articolo 1117 c.c., superando i dubbi che si erano generati a seguito di precedenti documenti di prassi contrastanti con tale interpretazione (ris. n. 84/2007).

L’articolo 4 del DL 201/2011, come emendato in sede referente da parte delle Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze) della Camera, ha aggiunto il nuovo articolo 16-bis al TUIR, recante la disciplina complessiva dell’agevolazione de qua, a valere dal 1° gennaio 2012. Il comma 1, lettera a), di tale nuovo articolo del TUIR, stabilendo appunto la fruibilità del beneficio fiscale di cui trattasi per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia, richiama genericamente le “parti comuni di edificio residenziale di cui all’articolo 1117 del codice civile”, senza più limitare gli effetti della disposizione alle parti di cui al numero 1) del predetto articolo. In sostanza, quindi, viene confermata la più recente interpretazione estensiva dell’Agenzia delle Entrate, che, ora, viene così recepita a livello di normativa. Dal prossimo anno, quindi, saranno sicuramente agevolabili anche gli interventi effettuati, ad esempio, sulla portineria condominiale o sull’alloggio del portiere, nonché sulla lavanderia, e via dicendo.

grandeindio:
Related Post

Questo sito web utilizza i cookies.