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Detrazione 55%. non piu’ obbligatoria la certificazione energetica

Per beneficiare della detrazione fiscale del 55% (art.1, Legge 24/12/2007, n.244) non sussiste piu’ alcun obbligo per il contribuente di produrre l’attestato di qualificazione energetica in relazione agli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con impianti dotati di caldaie a condensazione.

Questo in base al disposto dall’art.31, comma 1, della Legge 23 luglio 2009, n.99, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 31 luglio 2009, ed entrata in vigore il 15 agosto.

Si ricorda che l’attestato non e’ previsto per l’installazione di pannelli solari e per la sostituzione delle finestre e degli infissi in singole unità immobiliari.

A partire dal 15 agosto 2009 la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione deve comunque avere luogo sulla base di :

-Relazione di asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti (artt. 6-9 del D.M. 19/2/2007);

-Scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati elencati nello schema di cui all’Allegato E del Decreto 19/2/2007.

In attesa di conferma e di ulteriori chiarimenti da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, e dell’Agenzia delle Entrate, sugli effetti delle modifiche normative intervenute, l’ENEA ritiene che «coloro che hanno ultimato i lavori prima del 15/8 siano tenuti a presentare sia l’allegato A che l’allegato E, mentre coloro che completeranno i lavori a partire dal 15/8 siano soggetti a compilare e ad inviare all’Enea il solo allegato E attraverso il sito di invio

http://finanziaria2009.acs.enea.it

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