Delibere nulle o annullabili
Tribunale Torino, sez. III civile, sentenza 01.04.2014 n° 2396
Manuela Rinaldi scrive…
Sono nulle, in tema di edificio condominio, quelle delibere assembleari che siano prive di elementi essenziali, quelle con oggetto impossibile o illecito, quelle con oggetto non rientrante nella competenza dell’assemblea, ancora quelle delibere che vadano ad incidere su diritti individuali su cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ogni condomino, ed infine quelle invalide in relazione all’ oggetto.
Così ha precisato, nella sentenza 1° aprile 2014 n. 2396, il Tribunale di Torino nella terza sezione civile.
Nella menzionata decisione il Tribunale ha, altresì, avuto modo di precisare, ricordando precedenti sul tema (cfr. Cass. civile, Sezioni Unite, 7 marzo 2005, n. 4806) che devono essere qualificate, invece, annullabili quelle delibere che abbiano vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta da legge o regolamento condominiale, quelle che siano affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o informazione dell’assemblea; ancora devono considerarsi annullabili quelle delibere che siano genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione e quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all’oggetto.
Da quanto sopra evidenziato ne consegue che la mancata tempestiva comunicazione a qualche condomino dell’avviso di convocazione dell’assemblea comporta l’annullabilità (non quindi la nullità) della delibera.
Tale delibera sarà, quindi, valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio solo ove non venga impugnata nel termine di 30 giorni (art. 1137, comma 3, cod. civ.) che comincia a decorrere, per gli assenti, dalla comunicazione, mentre per i condomini dissenzienti, dall’approvazione.
Nella decisione che qui si commenta si può leggere che la disposizione dell’articolo 2377, ultimo comma, cod. civ. (per cui l’annullamento della delibera non può avere luogo se la delibera impugnata viene sostituita con altra presa in conformità della legge o atto costitutivo) ha carattere generale.
Tale norma è, quindi, applicabile anche alle assemblee dei condomini di edifici con la conseguenza che nel giudizio di impugnazione di una delibera assembleare del condominio si verifica la cessazione della materia del contendere ove risulti che l’assemblea, regolarmente riconvocata, abbia validamente deliberato sugli stessi argomenti della delibera impugnata.
Continua ancora il Tribunale di Torino nella decisione del 1° aprile 2014 n. 2396, precisando che la declaratoria di cessazione della materia del contendere non fa venir meno l’interesse delle parti alla pronuncia sulle spese processuali.
Il giudicante, quindi, valutata la fondatezza della domanda, deve provvedere alla loro liquidazione che può essere effettuata in base al principio della soccombenza virtuale.
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