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Delibera che contiene solo gli astenuti e i contrari

Delibera che contiene soltanto l’ indicazione degli astenuti e dei contrari

Non è annullabile la delibera di condominio che contiene l’indicazione dei soli astenuti e contrari.

Queste informazioni, afferma infatti la seconda sezione civile della Cassazione con la sentenza 18192/09, consentono di individuare “ per differenza “ i condomini che hanno invece espresso voto favorevole.

Alla Suprema corte era stato chiesto di verificare la conformità al Codice civile di un verbale in cui non appare né il numero complessivo dei partecipanti al condominio, né l’elenco dei nomi di chi ha votato a favore, ma solo di quelli contrari e astenuti.

L’articolo 1136 del Codice civile, spiega la Cassazione, dispone innanzitutto che le delibere debbano essere approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza,semplice o qualificata, dei partecipanti al condominio intervenuti alla riunione e che delle delibere stesse debba essere redatto un verbale.

La norma, aggiunge la corte, non prevede che, ai fini della validità della deliberazione il verbale riproduca i nomi dei singoli partecipanti alla votazione, pro e contro, né i valori delle rispettive quote millesimali.

Nonostante questo, in tutta ragionevolezza, la Cassazione ritiene che l’individuazione dei partecipanti assenzienti e dissenzienti sia essenziale.

Infatti, nelle maggioranza richieste per dare validità alle delibere convergono un elemento personale, i partecipanti del condominio, e uno reale, la quota millesimale.

Quindi, conoscere i nomi di chi è favorevole e di chi è contrario è indispensabile per verificare se esiste o meno la maggioranza richiesta.

C’è poi da sottolineare come il voto produca perlomeno un effetto che va al di là della deliberazione: infatti il potere di impugnazione è assegnato proprio a chi si è espresso con voto contrario oltre, naturalmente, agli assenti ( ma di questi deve esserci traccia nelle operazioni preliminari dell’assemblea, quando si verifica la sua regolare costituzione ).

Ci sono poi anche altre ragioni che rendono necessaria l’identificazione dei condomini che hanno votato: ad esempio è innegabile l’attenzione dei partecipanti a valutare l’esistenza di un eventuale conflitto di interessi.

Sulla base di queste premesse, la Cassazione ha negli ultimi anni sviluppato una consistente giurisprudenza sull’argomento sintetizzabile in tre punti: innanzitutto il verbale deve contenere l’indicazione dei nomi dei condomini favorevoli e dei contrari e delle loro quote; la mancata verbalizzazione del numero dei votanti, pro e contro, invalida la delibera; infine è annullabile la deliberazione il cui verbale contenga omissioni relative all’individuazione dei singoli condomini pro, contro o assenti.

Tuttavia, la vicenda sottoposta alla Cassazione – nella quale si discute della legittimità di un verbale in cui è omessa la sola indicazione dei condomini a favore – è un po’ diversa da quelle fin qui viste, dove invece le lacune dei documenti assembleari sono tali da rendere impossibile la verifica dei quorum, costitutivi o deliberativi che siano.

In questo caso , la Cassazione applica infatti il principio in base al quale “ non è annullabile la delibera il cui verbale, ancorché non riporti l’indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, tuttavia contenga l’elenco di tutti i condomini presenti, personalmente o per delega, con i relativi millesimi, e rechi l’indicazione nominativa dei condomini che si sono astenuti e che hanno votato contro e del valore complessivo delle quote millesimali di cui gli uni e gli altri sono portatori “.

Questi dati, chiude la Suprema corte, “ consentono di stabilire con sicurezza, per differenza, quanti e quali condomini hanno espresso voto favorevole e il valore da essi rappresentato e di verificare che la deliberazione abbia in effetti superato il quorum richiesto “.

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