Corte di Cass., Sez. I Civ., Sentenza del 18 maggio 2007, n. 11660
In materia di decreto ingiuntivo, il fatto estintivo sopravvenuto alla pronuncia resa nella fase monitoria, ove sia idoneo a precludere una decisione sul merito della pretesa azionata, è destinato a travolgere la pronuncia stessa. L’oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all’accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza. Ne deriva che, se il debito su cui si fonda il decreto ingiuntivo risulti anche parzialmente pagato in un momento posteriore all’emissione del decreto, si deve comunque revocare in toto il decreto opposto.