L’Agenzia del Territorio, con la circ. 4/2012, illustra le nuove norme del DL 16/2012 in materia di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale
Oggi, 1° ottobre 2012, entrano in vigore alcune novità, in materia di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale, introdotte dal DL 16/2012. Con la circolare 28 settembre 2012 n. 4, l’Agenzia del Territorio ne fornisce una panoramica, con alcuni chiarimenti sulle nuove norme.
In primo luogo, per quanto riguarda la banca dati catastale, l’Agenzia del Territorio ricorda che, a decorrere da oggi, è soggetta al pagamento dei tributi la visura dei seguenti atti del catasto:
– atti cartacei (registri di partita, mappa catastale cartacea, tipi di frazionamento, ecc.);
– banca dati censuaria (visura per immobile e per soggetto, attuale e storica, per partita ed elenco immobili);
– mappa catastale informatizzata.
Per ogni consultazione, deve essere corrisposto il tributo speciale nella seguente misura:
– 5,00 euro per ogni richiedente e per ogni giorno o frazione, per la visura degli atti cartacei;
– 1,00 euro per ogni identificativo catastale richiesto, per la visura per immobile degli atti censuari e della cartografia da base informativa;
– 1,00 euro ogni 10 unità immobiliari o frazione di 10, per ogni altro documento, ivi compresa la visura per soggetto;
– 1,00 euro per ogni visura negativa stampata.
Inoltre, la circolare precisa che se la richiesta di visura si riferisce al foglio di mappa si applica il tributo speciale catastale di 1,00 euro per ciascuna particella richiesta. Per la visura dei registri e delle schede di partita, acquisiti nel sistema informativo e consultabili per numero di partita, il tributo si applica sulla base della tariffa di 1,00 euro ogni 10 unità immobiliari o frazione di 10 presenti nel documento prodotto.
Invece – precisa la circolare – non sono soggette al pagamento dei tributi:
– le risultanze fornite durante la navigazione a video sui sistemi informativi, se non viene richiesta la produzione dei documenti visualizzati;
– il servizio di consultazione delle rendite catastali, disponibile sul sito Internet dell’Agenzia del Territorio;
– il servizio di ricerca dei dati catastali per codice fiscale disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
Per quanto concerne, invece, le tasse ipotecarie, la circolare ricorda che, a norma del nuovo punto 6.1 della Tabella allegata al DLgs. 347/90, la trasmissione telematica dell’elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno comporta il pagamento anticipato, per ogni soggetto, della tassa ipotecaria di 0,15 euro. Come disposto dal Provv. Agenzia del Territorio 26 settembre 2012 n. 45577, tale servizio viene fornito in via telematica. Il medesimo provvedimento, inoltre, ha attivato il servizio di fornitura in formato elaborabile del citato elenco e dato attuazione alle disposizioni in materia di accesso non produttivo alla banca dati.
Infine, la circ. 4/2012 dell’Agenzia del Territori ha esaminato la nuova norma sulle “consultazioni personali”, recata dall’art. 6 co. 5-quater del DL 16/2012, che ha limitato l’accesso gratuito alle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall’Agenzia del Territorio, al solo caso in cui sia richiesto in relazione ad immobili dei quali il soggetto richiedente risulta essere titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.
Per gli altri soggetti (ad eccezione delle Pubbliche Amministrazioni), la consultazione avviene, quindi, a pagamento.
L’Agenzia del Territorio, in proposito, precisa che la titolarità attuale dell’immobile è stata individuata come specifico requisito soggettivo per la spettanza dell’esenzione.
La proprietà attuale dà diritto all’esenzione
Inoltre, l’Agenzia precisa che:
– per quanto riguarda le visure catastali, il beneficio è legato al fatto che il soggetto risulti “intestatario catastale” degli immobili oggetto di consultazione;
– per quanto riguarda le ispezioni ipotecarie, il beneficio è legato al fatto che il richiedente risulti attuale titolare, anche per quote, di un diritto reale (non di garanzia) sul bene riguardo al quale è richiesta l’ispezione.
Il coniuge in comunione legale – aggiunge l’Agenzia – può compiere visure o ispezioni in esenzione in relazione a beni acquistati in comunione, anche se non aveva partecipato all’atto di acquisto.