Credito servizi condominiali
Il credito per le spese per erogazione di servizi sostenuto dagli Istituti autonomi per le case popolari si prescrive in un biennio.
Così stabilisce l’art. 6 della legge 841/1973, emanata in regime vincolistico, ma tuttora vigente per le disposizioni che tale regime trascendono.
Una recente decisione della Corte di Cassazione ha esplicitamente ammesso l’applicabilità dell’art. 6 della legge 841/1973 ai crediti degli Istituti autonomi per le case popolari relativi al recupero delle spese per erogazione dei servizi.
La sentenza amplia e specifica la connessione già operata da due pronunce precedenti della stessa sezione (sentenza 4588 del 22.4.1995 e sentenza 5795 del 22.5.1993) tra la norma citata ancora vigente, che la Corte ha ritenuto trascendere il regime vincolistico, la legge 392/1978 e il codice civile.
L’art. 6 della legge 841 è stata infatti ritenuta norma derogatoria – per quanto riguarda la locazione di immobili urbani – all’art. 2948 n. 3 del codice civile.
La quale fissa la prescrizione quinquennale per questi crediti.
Pertanto è riferibile agli oneri accessori di cui all’art. 9 della legge 392.
L’art. 84 della legge 392 infatti abroga le disposizioni con essa “incompatibili” e tale non può essere considerata quella sulla prescrittibilità biennale, dal momento che la legge in questione sul punto tace del tutto.
A seguito dell’ultima decisione della Corte, che riferisce – come abbiamo detto – espressamente la prescrittibilità biennale anche alle quote dovute agli Istituti per i servizi di cui all’art. 19 lettera d) del d.P.R. 1035/1972, non possono dunque sussistere dubbi in materia, per la chiarezza e coerenza con cui la Corte si esprime, su questo ulteriore allineamento alla disciplina della locazione ordinaria che l’interpretazione riportata opera in materia.
* Cassazione, Sez. III, 28 ottobre 1995, n. 11260
Locazione – Regime vincolistico (Proroga e blocco) – In genere –
Spese per erogazioni dei servizi ex art. 19 lett. d) del d.P.R. n. 1035 del 1972 – Credito degli istituti autonomi delle case popolari – Prescrizione biennale ex art. 6 ultima parte della legge n. 841 del 1973 – Applicazione generale a tutti i contratti di locazione di immobili urbani.
È soggetto a prescrizione biennale, ai sensi dell’art. 6 ultima parte della legge n. 841 del 1973, da ritenersi tuttora vigente e di applicazione generale a tutti i contratti di locazione di immobili urbani, il credito degli istituti autonomi delle case popolari, relativo al recupero delle spese per erogazione dei servizi, rientranti nella previsione di cui all’art. 19 lett. d) del d.P.R. n. 1035 del 1972, qualora il calcolo delle dette spese e dei relativi conguagli venga effettuato in relazione ad ogni singolo edificio e rispecchi i servizi effettivamente resi.
Riferimenti:
legge 841/1973, art. 6
legge 392/1978, art. 9 e art. 84
codice civile, art. 2948 n. 3
d.P.R. 1035/1972, art. 19, lettera d)
Cassazione, sezione III, sentenza 11260 del 28.10.1995
Inoltre Cassazione, sezione III, sentenza 4588 del 22.4.1995
Cassazione, sezione III, sentenza 5795 del 22.5.1993