Corsi di aggiornamento, ipotesi allo studio del governo
Ivan Meo scrive…
Il Sottosegretario alla Giustizia illustra le ipotesi attualmente allo studio.
La mini-riforma scalda i motori. Il famoso decreto “Destinazione Italia”, recentemente convertito in legge, contiene una serie di modifiche da apportare alla legge n. 220 del 2012. Le novità introducono una serie di correttivi su alcune norme che, fin dalle prime battute, avevano suscitato alcune perplessità. L’obiettivo dichiarato dallo stesso legislatore è quello superare tali difficoltà manifestate dalle diverse associazioni di categoria. Cosimo Ferri, sottosegretario alla Giustizia anche nel Governo Renzi, riserva a questo problema la priorità. Questo è quanto si apprende da un’intervista rilasciata a Saverio Fossati, pregevole firma del quotidiano Il Sole24Ore.
La formazione degli amministratori di condominio
La “mini-riforma” si occupa espressamente del pacchetto formativo dell’amministratore di condominio. La norma è connessa all’art. 71-bis disp.att. c.c., modificato dalla legge n. 220/2012, che individua i nuovi requisiti necessari per poter svolgere l’incarico di amministratore di condominio. Tra questi, figura la frequenza di un corso di formazione iniziale, nonché l’aggiornamento professionale obbligatorio, mediante lo svolgimento di attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale (art. 71-bis disp.att. c.c., comma 1, lett. g).
Il Regolamento del Ministero della Giustizia. Il decreto legge, sia pure con notevole ritardo, pone i presupposti per dare concreta attuazione alla formazione professionale dell’amministratore di condominio,rinviando a una fonte secondaria che dovrà individuare sia i requisiti che devono essere posseduti dai soggetti formatori per poter elargire i corsi di formazione professionale, sia i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi predetti, attraverso l’individuazione di standard omogenei su tutto il territorio nazionale. Nello specifico, la disposizione in esame demanda a un Regolamento del Ministero della Giustizia, emanato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988, la determinazione dei requisiti necessari per esercitare l’attività di formazione degli amministratori di condominio, nonché i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi della formazione iniziale e periodica prevista dal citato art. 71-bis, per come modificato dalla legge n. 220 del 2012.
Le ipotesi attualmente al vaglio
L’ obiettivo dei corsi di formazione iniziale, obbligatori per chi inizia la professione, deve essere quello di creare una figura professionale capace di orientare i proprietari degli immobili nell’articolato e complesso sentiero di norme in continuo aggiornamento. Per tali motivi i problemi attualmente da risolvere sono i seguenti:
A chi affidare i corsi di formazione?
La scelta dovrebbe propendere su figure di una certa caratura scientifica che dovrebbero fornire dei curricula specifici e dotati di grande qualità. Quindi i corsi potrebbero essere affidati a docenti universitari di materie giuridiche o tecniche, ad avvocati o magistrati, figure, insomma, che entrano in contatto col mondo condominiale con grande frequenza che consentirà di garantire una formazione di alto livello.
Quale sarà il ruolo degli enti per i corsi di formazione? Determinate sarà anche il loro ruolo. Dovrebbero presentare dei requisiti e dei criteri idonei ad assicurare un elevato standard qualitativo dell’insegnamento. I requisiti richiesti saranno:
il possesso di una certificazione di qualità, come l’Iso/lec/ 17024:2012;
disporre di strutture adeguate, nelle quali poter svolgere formazione in maniera continuativa;
essere in grado di fornire un corpo docenti stabile e strumenti didattici indispensabili, utili, oltre che per studiare, anche per fare pratica dopo le lezioni.
Docenti qualificati. Come richiesto dalla legge già per gli amministratori, anche per i docenti non si può prescindere dai requisiti di onorabilità. Inoltre, si dovrebbe prevedere una laurea o una specifica abilitazione. Il requisito più importante, però, è il possesso di un curriculum che dimostri la maturazione di una ferrata competenza in materia condominiale. In realtà, occorre una preparazione ampia e approfondita su diversi temi, dalle nozioni giuridiche su proprietà, diritti reali, condominio, locazioni, appalti alla normativa edilizia e del lavoro, dalla gestione delle questioni fiscali e del risparmio energetico a quella della sicurezza e delle manutenzioni periodiche, senza tralasciare la gestione del contenzioso e della mediazione e la capacità di risolvere i conflitti interpersonali.
Pratica necessaria. Il corso dovrebbe prevedere lo svolgimento di una pratica professionale concreta. Ciò tornerebbe utile sia all’organizzazione ottimale dell’attività professionale sia alla capacità di gestione informatica dei condomìni.
Aspettando Godot. Nessun cenno invece è stato fatto in merito ai tempi entro il quale il regolamento dovrà essere emanato.
Si auspica che possa essere adottato in tempi rapidi, per poter consentire l’effettivo avvio della formazione professionale degli amministratori di condominio, a tutto vantaggio sia degli amministratori stessi che dei condomini.
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