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Tutti i condomini hanno diritto di essere avvisati dello svolgimento dell’assemblea. Se anche solamente uno dei comproprietari non viene avvisato l’assise non può deliberare (art. 1136 del Codice civile). Se nonostante ciò i presenti alla riunione prendono delle decisioni, esse devono essere considerate invalide. Tuttavia, se nessuno di quelli assenti per non essere stati invitati fa nulla entro trenta giorni dalla comunicazione del verbale (art. 1137 C.c.), allora la deliberazione diviene definitiva e inoppugnabile.
Questo ragionamento, che all’apparenza può sembrare contradditorio, è in verità il frutto di una lunga diatriba dottrinaria-giurisprudenziale, incentrata sull’omesso invio dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale. Esso può essere definito come il documento attraverso cui l’amministratore – o, quando possibile, il condomino/i condomini convocante/i – porta a conoscenza dei condomini il giorno, il luogo, l’ora e l’ordine del giorno.
Per lungo tempo, seppur non unanimemente, si riteneva che il mancato recapito dell’avviso comportasse la nullità della successiva deliberazione. Le Sezioni unite della Cassazione, con la "storica" sentenza 4806 del 2005, hanno chiarito, invece, che una simile omissione ha natura di vizio procedimentale e che, in ragione di ciò, la decisione assembleare che ne consegue dev’essere considerata non ulla, ma annullabile. Ecco perché la mancata impugnazione nei termini indicati dalla legge comporta la decadenza dal diritto e quindi la definitività del deliberato.
In ogni caso, se il condomino contesta tale vizio, sta al condominio provare di aver inviato correttamente l’avviso di convocazione. Presentarsi a un’assemblea per la quale non si è ricevuto l’avviso, tuttavia, sana l’irregolarità.
È bene soffermarsi su altre due caratteristiche che connotano l’avviso di convocazione: comunicazione e contenuto. Secondo la legge (art. 66 Disposizioni attuative del Codice civile) l’avviso dev’essere comunicato almeno cinque giorni prima della data della prima convocazione. Il termine "comunicazione" è generico. Secondo la giurisprudenza non basta l’invio, ma è necessario che il condomino riceva l’invito entro 5 giorni non liberi, ossia nel computo devono considerarsi anche quello di ricevimento e quello di svolgimento dell’assemblea (in tal senso Tribunale di Milano, 1° luglio 1985). Il termine di convocazione può essere aumentato dal regolamento di condominio.Per corretta ricezione deve intendersi almeno l’inserimento nella cassetta postale dell’interessato dell’avviso di giacenza del plico presso l’ufficio postale (da ultimo Corte d’Appello di Napoli dell’11 gennaio 2012). L’indirizzo a cui inviare è quello comunicato dal condomino o risultante dalle certificazioni anagrafiche. Non seguire queste prescrizioni significa commettere un errore nel procedimento di convocazione e, quindi, rendere annullabile la delibera.
Quanto alla forma che deve assumere l’avviso di convocazione, in assenza di precise indicazioni del regolamento condominiale, la Cassazione ritiene che non ci siano particolari obblighi. Così, ad esempio, è stata ritenuta legittima la comunicazione orale dello svolgimento dell’assemblea (Cassazione 8449/09). Pertanto al fianco della sempre consigliabile raccomandata con ricevuta di ritorno devono ritenersi idonei a comunicare l’avviso altri mezzi, come ad esempio l’e-mail (se mittente e destinatario hanno una Pec questo mezzo è paragonabile a una raccomandata). Relativamente al contenuto, infine, salvo maggiori prescrizioni regolamentari, l’avviso deve contenere le indicazioni minime per consentire di partecipare all’assemblea, conoscendo gli argomenti sui quali si andrà a discutere e deliberare. In sostanza nell’avviso devono essere indicati il luogo, la data e l’ora della prima e seconda convocazione nonché l’ordine del giorno. Omettere o indicare in modo errato questi elementi comporta l’annullabilità della deliberazione.