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Convegno: Sentenza su mediazione obbligatoria

“La mediazione è l’incontro libero e volontario tra due o più parti in conflitto che si siedono ad un tavolo insieme ad un soggetto imparziale ed equidistante (il mediatore) che li aiuta a risolvere ciò che li pone in disaccordo”.

Con queste parole l’Avv. Paolo F. Cuzzola, esperto e docente di tecniche ADR (acronimo di Alternative Dispute Resolution ovvero l’insieme degli strumenti di risoluzione delle controversie alternativi al procedimento giurisdizionale ordinario) ha introdotto il Convegno di studi dal titolo “La mediazione, una giusta alternativa – Teoria e pratica della mediazione nel Condominio e nella locazione”.

Il convegno si è tenuto nell’intera giornata di giovedì 25 ottobre presso la sala Pegaso della Provincia di Grosseto ed è stato organizzato dall’organismo grossetano di mediazione “Medialaw”, unitamente alla Confedilizia.

Dopo i saluti di benvenuto da parte dell’Amministratore di Medialaw Luca Desideri e dell’Avv. Paola Tamanti, Presidente di Confedilizia Grosseto nonchè, per l’occasione, moderatore del dibattito, l’Avv. Cuzzola ha sottolineato che la mediazione, istituto introdotto in Italia dal Decreto Legislativo n. 28/2010, rappresenta un’opportunità che i cittadini devono sfruttare e che gli Avvocati e gli Amministratori di Condominio devono promuovere ai fini della risoluzione delle controversie.

La recentissima pronuncia della Corte Costituzionale con la quale è stata dichiarata l’incostituzionalità dell’art. 5 del D. Lgt. n. 28/2010 nella parte in cui la mediazione è condizione di procedibilità dell’azione giudiziale (in sostanza è stata dichiarata incostituzionale la mediazione obbligatoria in materie quali le locazioni ed il Condominio) non può e non deve sminuire tale strumento, che rimane un’opzione valida – e migliore- rispetto al procedimento ordinario ed ai tempi biblici che ne accompagnano lo svolgimento.

“Effettivamente -sostiene ancora l’Avv. Cuzzola- l’obbligatorietà della mediazione è opinabile, perché il cittadino dovrebbe sceglierla senza costrizioni o sanzioni di sorta, ma è un ‘ male necessario’ almeno sino a che non sarà recepita la cultura della mediazione. La Corte costituzionale ha soltanto anticipato i tempi, ma, cosa importante, pare aver motivato la sentenza –il condizionale è d’obbligo visto che è stato diffuso un semplice comunicato stampa- sostenendo l’eccesso di delega che rappresenta un mero vizio di forma. Se così è,non vi sarebbe alcuna violazione dell’art. 24 della Costituzione e ciò significa che la mediazione obbligatoria non rende per nulla difficoltoso l’accesso alla giustizia ordinaria. Con un nuovo intervento legislativo la mediazione obbligatoria potrebbe essere reintrodotta”.

L’Avv. Pietro Elia (anch’esso mediatore esperto in tecniche di ADR) ha posto l’attenzione sull’aspetto “emozionale” delle liti, che può essere ben affrontato in mediazione, mentre non può trovare dimora in un’aula di Tribunale.

Esso, inoltre, ha posto l’attenzione sull’alto livello di litigiosità esistente in Italia che ci porta ai primi posti delle classifiche mondiali nel rapporto tra numero di abitanti e numero di procedimenti giudiziali incardinati.

“L’elevatissimo numero di cause pendenti –continua ancora l’Avv. Elia- ha paralizzato il sistema giudiziario italiano ed ha messo in fuga capitali ed investitori esteri, i quali, consapevoli che in caso di mancato rispetto dei contratti sarebbe necessario troppo tempo per ottenere giustizia, si dirigono altrove”.

Nel corso del dibattito i relatori hanno anche descritto la forte diffusione degli strumenti ADR tra i paesi più industrializzati, portando, tra gli altri, l’esempio degli Stati Uniti.

Gli USA hanno già affrontato il problema della paralisi del sistema giudiziario congestionato da un numero spaventoso di procedimenti e lo hanno risolto proprio con le procedure ADR.

“Ad oggi- sostiene l’Avv. Elia- negli Stati Uniti le cause dinanzi al Giudice ordinario rappresentano una ipotesi residuale; la regola è quella di risolvere le controversie attraverso la mediazione o attraverso l’arbitrato. In ogni caso, al di sotto dei 50.000 dollari non si può ricorrere direttamente in Tribunale. Il ricorso a tali forme di giustizia alternativa garantisce tempi molto brevi, nell’ordine di qualche mese”.

Per rendere tangibile l’efficacia della mediazione negli Stati Uniti, l’Avv. Elia fornisce un dato esemplificativo che riguarda la nota tragedia delle Torri Gemelle: “Il 97% degli aventi diritto è ricorsa a sistemi ADR ottenendo il risarcimento in circa sette mesi”

La discussione si è, poi, incentrata sui temi specifici della locazione e del Condominio.

L’Avv. Francesco Lenzerini ha affrontato il tema della locazione suggerendo quando è preferibile raggiungere un accordo in mediazione piuttosto che eseguire l’intera procedura di sfratto culminante con l’accesso nei locali con l’ausilio dell’Ufficiale Giudiziario magari accompagnati dalla forza pubblica.

AL termine della mattinata l’Avv. Giuseppe Faccendi del foro di Grosseto ha affrontato il tema della mediazione nel Condominio, curando anche alcuni aspetti tecnici quale quello dei poteri di rappresentanza dell’Amministratore in mediazione o quello della ratifica, da parte dell’assemblea condominiale dell’accordo raggiunto in mediazione.

L’Avv. Faccendi ha, inoltre, posto l’accento sul problema della cultura della mediazione, vero elemento trainante per ottenere la diffusione dell’istituto:

“La cultura giuridica dell’Avvocato non è per nulla improntata a ricercare, in primo luogo, la conciliazione. E’ necessario radicare la cultura della mediazione sia all’interno delle famiglie che nelle scuole. Una volta nelle scuole vi era la materia dell’educazione civica: sarebbe importante poter affrontare questi temi con i ragazzi nelle aule.”

Nel pomeriggio è stata proposta una simulazione ragionata di mediazione condotta dal relatore Avv. Luca Tantalo (mediatore ed esperto in tecniche di ADR), il quale, oltre a mostrare come concretamente opera un mediatore, ha anche illustrato agli intervenuti gli aspetti più delicati di questa nuova figura professionale ed ha suggerito alcune tecniche di comunicazione per districarsi nelle situazioni più difficili.

In definitiva, al termine degli interventi e del dibattito si può concludere sostenendo che la mediazione è un istituto nuovo ed in evoluzione, destinato ad affermarsi nel tempo e del quale dobbiamo ancora comprendere tutte le potenzialità.

I maggiori paesi industrializzati dimostrano che è uno dei più importanti strumenti di risoluzione delle liti e non deve essere visto come una semplice fase pre-processuale.

Con Tribunali così intasati di cause e ricoperti di cumuli di fascicoli il ricorso alla mediazione è assolutamente indifferibile ed il suo successo rappresenterà anche un passo importante verso i binari di efficienza e speditezza del malandato sistema della giustizia statale.
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