Ai sensi dell’art. 1655 c.c. un appalto è: “il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”.
Questo contratto è, dunque, un contratto costitutivo di un’obbligazione di risultato, consensuale e ad effetti obbligatori.
Ne costituiscono tratti caratteristici, l’organizzazione di mezzi a cura dell’appaltatore, l’assunzione del rischio, la commutatività e l’onerosità.
Sotto questo profilo il contratto d’appalto è affine ma non analogo al contratto d’opera di cui all’art. 2222 c.c. che si caratterizza per l’assenza dell’organizzazione di beni e servizi.
Cosa dice il Codice Civile sul contratto d’opera
Il contratto d’opera é (art. 2222 c.c.) un contratto con il quale una persona si obbliga a compiere per un dato corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
Distinzione tra contratto d’opera e appalto
Il contratto d’opera si distingue da quello di appalto perché in quest’ultimo l’appaltatore è un imprenditore, che corre tutti i rischi patrimoniali connessi con l’esercizio di un’impresa.
L’artigiano prestatore d’opera, invece, svolto il suo servizio o realizzata l’opera oggetto del contratto riceve il proprio compenso, senza correre rischi di natura imprenditoriale.
Entrambi i contratti possono avere per oggetto l’esecuzione di opere o servizi.
Ricapitolando una prima differenza e’ che:
Nell’appalto il committente ricerca la capacità organizzativa di un’azienda, in grado di svolgere opere e/o servizi con efficienza, velocità, tecnologia ed attrezzature adeguate.
Poichè si tratta di opere di una certa dimensione, occorre considerare la necessità del committente di non caricarsi del rischio di cattiva esecuzione dell’opera (case, strade, scale,…) anche da un punto di vista finanziario.
Nell’opera spesso la materia è fornita direttamente dal committente, il quale ricerca nell’esecutore la sua maestria tecnica, la sua esperienza personale, spesso richiedendo che sia proprio “quella persona” ad eseguire l’opera.
Nell’appalto, il corrispettivo da versare all’appaltatore viene spesso determinato “a corpo”, in modo assolutamente indipendente dal tempo impiegato dall’impresa appaltatrice, che resta quindi a suo rischio.
Nell’opera, il compenso all’esecutore è spesso determinato proprio in funzione del tempo che ha impiegato.
Come rilevato in giurisprudenza (Corte d’appello Firenze, sezione I, 8 aprile 2009), l’appaltatore non è colui che lavora con le proprie braccia, ma che lavora di testa e di tasca, in quanto assume, dirige, paga chi deve lavorare.
Mentre il prestatore d’opera, o lavoratore autonomo, è colui che concretamente esegue il lavoro commissionatogli, da solo o valendosi di manodopera ausiliaria alla sua.
Al fine di distinguere un contratto d’opera da un appalto occorre far riferimento non all’entità delle opere eseguite dalla ditta, ma alla struttura ed alle dimensioni di quest’ultima.
Il contratto d’opera riguarda la piccola impresa, il cui elemento caratterizzante ed essenziale è il lavoro personale dell’imprenditore, senza il quale la ditta non potrebbe operare.
Mentre l’appalto, invece, coinvolge la media e grande impresa, al cui interno sono occupati diversi prestatori di lavoro oltre all’imprenditore.
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