Dal 20 marzo la mediazione diventerà obbligatoria per condominio e sinistri stradali
È ormai imminente la definitiva entrata in vigore dell’obbligatorietà della mediazione delle controversie civili e commerciali di cui al DLgs. 28/2010.
Dal prossimo 20 marzo 2012 scatta, infatti, l’operatività per il secondo blocco di materie per le quali è stata prevista la mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale dall’art. 5, comma 1, del DLgs. 28/2010.
Si tratta delle controversie in materia di condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti (art. 2, comma 16-decies, del DL 225/2010).
Dallo scorso marzo 2011, invece, la mediazione è diventata obbligatoria per le controversie in materia di diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
In proposito, va comunque ricordato che si è ancora in attesa della decisione della Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi, fra l’altro, anche sulla legittimità della mediazione obbligatoria.
Per la risoluzione di tutte le sopra citate controversie, le parti sono vincolate a esperire il procedimento di mediazione prima di adire le vie giudiziali. In altre parole, non si può andare davanti al giudice senza aver provato a mediare. Diversamente, la domanda è improcedibile: l’improcedibilità dovrà essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine per la conclusione della medesima (pari a 4 mesi). In egual modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
La mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale
Si fa presente che nei casi di mediazione obbligatoria, il DM 145/2011 ha aggiunto all’art. 7, comma 5 del DM 180/2010 la lett. d), ai sensi della quale nel regolamento dell’organismo di mediazione deve essere “in ogni caso” previsto che il mediatore svolga l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata alla mediazione. In questo caso, l’attestato di conclusione del procedimento può essere rilasciato dalla segreteria dell’organismo di mediazione, ma solo all’esito della verifica da parte del mediatore della mancata partecipazione della parte chiamata e del mancato accordo.
Come ha chiarito il Ministero della Giustizia, nella circolare del 20 dicembre 2011, è essenziale in tali ipotesi che la parte istante si presenti all’incontro di mediazione, non potendo chiedere altrimenti il rilascio dell’attestazione di conclusione del procedimento di mediazione.
In generale, dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nell’eventuale successivo giudizio ex art. 116, comma 2 c.p.c. Inoltre, nei casi di mediazione obbligatoria, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio (art. 8, comma 5 del DLgs. 28/2010).