Immaginiamo il caso di un soggetto che si sia distaccato dal riscaldamento centralizzato prima che l’assemblea deliberasse di adottare il sistema di contabilizzatori di calore e valvole termoregolatrici.
L’amministratore incarica un professionista di redigere le tabelle millesimali di fabbisogno o per i cosiddetti consumi involontari.
Il dubbio che potrebbe sorgere, a questo punto, è se le nuove tabelle debbano includere, tra i “condomini paganti”, anche quelli che si sono distaccati dal centralizzato.
Consumi involontari
In particolare, coloro hanno optato per il riscaldamento autonomo sono tenuti al pagamento di una quota dei «consumi involontari»?
Purtroppo la legge, in proposito [1], non dice nulla; sembra quasi si sia dimenticata di quello che è, invece, un caso molto ricorrente nei nostri condomini. Mancano insomma norme per chi chiede il distacco.
La soluzione potrebbe allora essere trovata nelle interpretazioni che la giurisprudenza ha sino ad oggi fatto della materia dei riscaldamenti.
In particolare, una sentenza del Tribunale di Firenze [2] ha stabilito – in conformità a quanto prescrive il codice civile [3] – che anche i condòmini distaccati devono pagare la “quota involontaria”.
Questo perché il distacco dall’impianto centralizzato non configura una rinuncia alla proprietà dello stesso e la quota “involontaria” non rappresenta altro che il risultato complessivo delle perdite dell’impianto.
Tanto è vero che chi si dota di un impianto di riscaldamento autonomo resta obbligato a concorrere alle spese di riparazione straordinaria dell’impianto comune, rimanendone pro quota titolare insieme agli altri condomini.
Pertanto, anche le “perdite”, essendo una cosa comune, vanno ripartite pro capite tra tutti i condòmini, ivi compresi quelli che si sono distaccati.
Se, al contrario, le perdite dovessero essere pagate solo dai condòmini rimasti allacciati all’impianto centralizzato – e non venisse invece ripartito tra tutti i condòmini e, quindi, anche tra quelli distaccati – il costo pro capite aumenterebbe.
Ciò comporterebbe, quindi, quell’aggravio di spesa, a carico dell’impianto centrale, che è condizione per delegittimare il singolo condòmino a dotarsi di impianto autonomo.
Quindi, per la redazione delle tabelle del cosiddetto fabbisogno energetico dovranno essere prese in considerazione anche le unità immobiliari distaccate.
[1] Dlgs 102/2014, all’articolo 9, comma 5, lettere b) e c).
[2] Trib. Firenze, sent. n. 535/2015 del 19.02.2015.
[3] Art. 1118 del codice civile
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