Cari amici,
Di seguito pubblico un articolo che ho trovato interessante, tratto da “il Velino”, il quale commenta una sentenza della Cassazione che inibisce il diritto statuito dalla Regione Lombardia che imporrebbe a chi vuole intraprendere l’ attività di Bed and Breakfast di chiedere preventivamente il permesso all’ assemblea dei condòmini.
L’ articolo si ferma quì, ma tante questioni “in punta di diritto” mi sono chiesto, e per gioco condivido con voi:
1) Che maggioranza necessiterebbe questo tipo di autorizzazione da parte dell’ assemblea dei condòmini?
2) Da questa impostazione della questione discenderebbe anche la possibilità di revoca di autorizzazione da parte dell’ assemblea condominiale?
3) Nel caso di revoca, sarebbe ipotizzabile un diritto al risarcimento dei danni da parte del condòmino “inibito” dal suo diritto di esercitare l’ attività di Bed and Breakfast?
4) Se per ipotesi il divieto di esercitare l’ attività di Bed and Breakfast fosse disposto dal regolamento condominiale, il richiedente potrebbe sperare ugualmente di avere ragione davanti al tribunale del TAR?
…..Sarebbe interessante fare una discussione su questi temi!
Il Velino
Roma, 14 nov (Velino) – L’attività dei bed & breakfast non può essere subordinata alle autorizzazioni dell’assemblea di condominio. È addirittura la Corte costituzionale a intervenire sull’attività alberghiera “fai da te” con una sentenza che dichiara incostituzionale una legge della Regione Lombardia che dal 2007 ha obbligato i proprietari degli appartamenti trasformati in bed & breakfast a chiedere il nulla osta dei condomini per avviare o proseguire l’attività. Una norma (l’articolo 45 della legge regionale 15 del 2007) contro la quale la signora Laura L., titolare di una pensione a Milano, ha presentato ricorso al Tar della Lombardia in seguito al rifiuto, da parte del Comune, delle autorizzazioni necessarie all’attività di affittacamere. Il no di Palazzo Marino era motivato con la mancanza del “via libera” da parte dell’assemblea di condominio del palazzo dove la signora Laura avrebbe “aperto” il suo appartamento a letti e colazioni. Il provvedimento comunale è stato impugnato al Tar e i giudici amministrativi hanno accolto l’eccezione di costituzionalità avanzata dalla difesa della… aspirante locandiera e hanno girato la questione ai giudici delle leggi.
Con la sentenza 369 depositata oggi la Consulta ha sottolineato che “la disposizione censurata disciplina la materia condominiale in domo più severo di quanto disposto dal codice civile”. E a questo proposito i giudici costituzionali ricordano che “i rapporti condominiali tra privati costituiscono materia riservata alla legislazione statale”. In pratica la Regione non può prevedere adempimenti diversi e più “restrittivi” rispetto a quelli stabiliti dal codice. In particolare “l’assemblea dei condomini non può essere dotata di poteri superiori a quelli fissati dal codice civile”. E il codice civile, continua la Corte, stabilisce che “il condominio non può limitare la sfera della proprietà dei singoli condomini a meno che non si tratti di limitazioni già previste nei regolamenti dello stesso condominio” e accettate al momento dell’acquisto della casa.
In seguito alla pronuncia della Corte costituzionale, il Tar Lombardia non potrà fare altro che annullare il provvedimento del Comune di Milano e obbligare l’amministrazione a concedere le autorizzazioni alla signora Laura L.
La sentenza emessa oggi, inoltre, potrà essere invocata da tutti i proprietari di bed & breakfast che, anche al di fuori della Lombardia, dovessero vedersi la strada sbarrata dai veti condominiali.